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Decisione (UE) 2023/2761 del Consiglio del 4 dicembre 2023 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con il Cile su un accordo aggiornato con il Cile per sostituire l’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra1 («accordo di associazione»).

Il 9 dicembre 2022 i negoziati tra l’Unione e il Cile si sono conclusi con esito positivo.

L’aggiornamento dell’accordo di associazione prevede due strumenti giuridici paralleli. Il primo strumento è l’accordo quadro avanzato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (accordo quadro avanzato»), comprendente: il pilastro relativo alla politica e alla cooperazione e il pilastro relativo al commercio e agli investimenti, che comprende le disposizioni in materia di tutela degli investimenti. Il secondo strumento è l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile («accordo»), riguardante la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti. L’accordo cesserà di produrre effetti e sarà sostituito dall’accordo quadro avanzato al momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo.

È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva e la dichiarazione comune dell’Unione europea e della Repubblica del Cile sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenute nell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile («dichiarazione comune») allegata all’accordo dovrebbe essere approvata a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile2 è autorizzata con riserva della conclusione di tale accordo.

Art. 2

La dichiarazione comune allegata all’accordo è approvata a nome dell’Unione.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente F. Bolaños García