Decisione (UE) 2023/2795 della Banca centrale europea del 4 dicembre 2023 che modifica la decisione (UE) 2022/1982 sull’utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti e delle autorità cooperanti (BCE/2022/34) (BCE/2023/29)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127 e l’articolo 132, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 in combinato disposto con gli articoli 3.1 e 12.3, e l’articolo 34,
Ai sensi della decisione (UE) 2022/1982 della Banca centrale europea (BCE/2022/34)1, le autorità competenti possono utilizzare i servizi del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) al fine di cooperare con il SEBC e tra di loro per assolvere i loro compiti nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio2.
I servizi del SEBC sono forniti alle banche centrali del SEBC a sostegno dell’assolvimento dei loro compiti. I servizi statistici del SEBC sono sviluppati, gestiti e mantenuti da una o più banche centrali del SEBC sotto la guida del Comitato per le statistiche del SEBC. Al fine di garantire il funzionamento regolare, efficace e coerente dell’MVU, le modalità pratiche per la cooperazione tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti (ANC) nell’ambito dell’MVU dovrebbero includere disposizioni per l’utilizzo, da parte di tali ANC, di taluni servizi statistici del SEBC per assolvere i loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. Pertanto, l’elenco dei servizi del SEBC da mettere a disposizione delle autorità competenti e delle autorità cooperanti dovrebbe essere esteso alla banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (AnaCredit), all’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB), al registro delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Database, RIAD) e alla banca dati che si occupa delle statistiche sulla disponibilità in titoli (Securities Holdings Statistics Database, SHSDB).
Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC contribuiscono ai costi di sviluppo e gestione dei servizi del SEBC secondo uno schema di rimborso definito basato su un criterio di ripartizione dei costi. Poiché calcolare il rimborso dovuto dalle autorità competenti costituisce per le stesse un onere amministrativo notevole, in particolare riguardo i costi passati, le autorità competenti che utilizzano l’SHSDB o il CSDB dovrebbero essere tenute a contribuire solo ai costi di sviluppo e gestione dei rispettivi servizi del SEBC sostenuti a partire dal 1o luglio 2023 per l’SHSDB e a partire dal 1o gennaio 2024 per il CSDB. È pertanto opportuno specificare ulteriormente le disposizioni finanziarie esistenti.
L’utilizzo dei servizi del SEBC può comportare il trattamento di dati personali. Le operazioni di trattamento dei dati relative ai diversi servizi del SEBC possono variare e possono pertanto richiedere qualifiche diverse alle entità coinvolte in tale trattamento. La decisione (UE) 2022/1982 (BCE/2022/34) dovrebbe essere modificata così da tenere conto delle diverse possibili qualifiche del titolare del trattamento dal punto di vista della protezione dei dati.
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2022/1982 (BCE/2022/34),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche
La decisione (UE) 2022/1982 (BCE/2022/34) è modificata come segue:
1) l’articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 Disposizioni finanziarie 1. Le banche centrali partecipanti e le autorità competenti partecipanti sostengono i costi per lo sviluppo e la gestione del rispettivo servizio del SEBC secondo uno schema di rimborso definito, basato su un criterio di ripartizione dei costi, come ulteriormente specificato nelle rispettive dotazioni finanziarie conformemente alle norme applicabili in materia di rimborso. Se del caso, le autorità cooperanti contribuiscono ai costi del rispettivo servizio del SEBC secondo uno specifico schema di rimborso. 2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti che utilizzano l’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB) e/o la banca dati che si occupa delle statistiche sulla disponibilità in titoli (Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) non sono tenute a contribuire ai costi di sviluppo e gestione del CSDB e/o del SHSDB, a seconda dei casi, qualora tali costi siano sostenuti rispettivamente prima del 1o luglio 2023 per l’SHSDB e prima del 1o gennaio 2024 per il CSDB.» ;
2) l’allegato I è sostituito dall’allegato I alla presente decisione;
3) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione;
Art. 2 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 dicembre 2023 La presidente della BCE Christine Lagarde