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Decisione (UE) 2023/2856 del Consiglio del 7 dicembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra1 («accordo»), è stato concluso dall'Unione mediante decisione (UE) 2020/244 del Consiglio2 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2020.

A norma dell'articolo 196, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato di cooperazione»), di cui all'articolo 269, paragrafo 5, dell'accordo, è tenuto a compilare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, un elenco di almeno 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie («elenco degli arbitri»). L'elenco degli arbitri deve essere composto da tre sottoelenchi comprendente ciascuno almeno cinque persone: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui si possa affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale.

Sulla base delle proposte avanzate dalle parti, nella sua prossima riunione, il comitato di cooperazione dovrebbe adottare una decisione che stabilisca l'elenco degli arbitri.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di cooperazione riguardo alla compilazione di un elenco di arbitri, poiché la decisione prevista del comitato di cooperazione sarà vincolante per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato di cooperazione»), istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro, a norme dell'articolo 196, paragrafo 1, dell'accordo, nei procedimenti di risoluzione delle controversie, si basa sul progetto di decisione del comitato di cooperazione accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Hereu Boher