Decisione della Commissione del 8 dicembre 2023, che approva, a nome dell'Unione europea, le modifiche all'allegato 14-B dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico C/2023/1464
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico1, in particolare l'articolo 4,
L'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito l'«accordo») è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.
In sede di comitato per la proprietà intellettuale, l'Unione europea e il Giappone (di seguito le «parti») hanno confermato che ogni anno, a partire dal 2020 e fino al 2022, il comitato misto prenderà in considerazione fino a 28 nomi rispettivamente dell'Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche (di seguito "IG") e da aggiungere all'allegato 14-B dell'accordo, a condizione che tali nomi siano protetti come indicazioni geografiche a livello interno. Il 1° febbraio 20212 e il 1° febbraio 20223, rispettivamente, conformemente all'articolo 14.30 dell'accordo, nell'allegato 14-B dell'accordo sono state aggiunte 28 indicazioni geografiche dell'Unione europea e 28 indicazioni geografiche del Giappone. Per quanto riguarda la terza aggiunta di indicazioni geografiche nell'allegato 14-B, le parti hanno confermato che essa avrà luogo nel 2023 anziché nel 2022 e che tale aggiunta sarà effettuata in due occasioni distinte nel 2023: una per le 28 indicazioni geografiche dell'Unione europea e 14 indicazioni geografiche del Giappone e l'altra per il resto delle indicazioni geografiche agricole giapponesi. Le parti hanno inoltre confermato che, a decorrere dal 1o gennaio 2025, entrambe continueranno ad adoperarsi per aggiungere ulteriori indicazioni geografiche da proteggere nel rispettivo territorio.
L'articolo 14.30 dell'accordo prevede la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell'allegato 14.B dell'accordo, da adottare previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto nell'articolo 14.25, paragrafo 4, con reciproca soddisfazione di entrambe le parti.
Per quanto riguarda la prima parte della terza aggiunta concordata dalle parti per il 2023, conformemente all'articolo 14.30 dell'accordo, 28 indicazioni geografiche dell'Unione e 14 indicazioni geografiche del Giappone sono state aggiunte nell'allegato 14-B dell'accordo il 30 settembre 2023 (decisione del comitato misto4 allegata alla decisione (UE) 2023/1313 della Commissione, GU L 162 del 28.6.2023, pag. 57).
Per quanto riguarda l'altra parte della terza aggiunta concordata dalle parti per il 2023, a norma dell'articolo 14.30, paragrafo 1, l'Unione ha completato la procedura di opposizione e l'esame di altre 6 indicazioni geografiche del Giappone. Tali indicazioni geografiche dovrebbero essere aggiunte al corrispondente elenco di indicazioni geografiche del Giappone.
L'articolo 14.53, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il comitato per la proprietà intellettuale, istituito a norma dell'articolo 22.3 dell'accordo, formuli raccomandazioni al comitato misto istituito a norma dell'articolo 22.1 dell'accordo riguardo alle modifiche dell'allegato 14-B su richiesta di una parte.
A norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto può adottare decisioni volte a modificare l'accordo in casi specifici, compresa la modifica dell'allegato 14-B, conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne delle parti.
Il 24 novembre 2023 il comitato per la proprietà intellettuale ha raccomandato al comitato misto di modificare di conseguenza l'allegato 14-B dell'accordo.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato 14-B dell'accordo e approvare tale modifica a nome dell'Unione,
DECIDE:
Art. 1
La modifica dell'allegato 14-B dell'accordo di cui al progetto di decisione del comitato misto è approvata a nome dell'Unione europea.
Il testo dell'accordo di modifica, in forma di progetto di decisione del comitato misto, è allegato alla presente decisione.
Art. 2
Il rappresentante dell'Unione europea in seno al comitato misto è autorizzato ad approvare l'adozione della decisione del comitato misto a nome dell'Unione europea.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'accordo di modifica di cui all'allegato è pubblicato in forma di decisione del comitato misto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo l'adozione da parte del comitato misto.
Fatto a Bruxelles, il 8 dicembre 2023 Per la Commissione Janusz Wojciechowski Membro della Commissione