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Decisione (UE) 2024/198 del Consiglio dell’11 dicembre 2023 relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

Conformemente alla decisione (UE) 2023/1476 del Consiglio2, l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar («Madagascar») («accordo») e il relativo protocollo di attuazione (2023-2027) («protocollo») sono stati firmati il 30 giugno 2023.

L’accordo sostituisce il precedente accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar3, applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Scopo dell’accordo e del protocollo è permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar e consentire all’Unione e al Madagascar di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Madagascar e nell’Oceano Indiano. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

È opportuno approvare l’accordo e il protocollo.

L’accordo istituisce, all’articolo 14, una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dello stesso e del protocollo. Inoltre, a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo, e degli articoli 11 e 12, paragrafo 4, del protocollo, la commissione mista può adottare determinate modifiche del protocollo. Al fine di facilitare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, purché siano rispettate determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvarle a nome dell’Unione secondo una procedura semplificata.

La posizione dell’Unione sulle modifiche proposte del protocollo dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e ha espresso un parere il 1o giugno 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e il relativo protocollo di attuazione (2023-2027) sono approvati a nome dell’Unione5.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 17 dell’accordo e alla notifica di cui all’articolo 18 del protocollo6.

Art. 3

Conformemente alla procedura e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente L. Planas Puchades