Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825 della Commissione del 12 dicembre 2023 che stabilisce le disposizioni per l’amministrazione e l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell’Unione nel quadro della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti
Testo vigente
Art. 8 Strategia di gestione della liquidità
1. I saldi delle disponibilità liquide in eccesso rispetto alle giacenze monetarie prudenziali di cui all’articolo 14, paragrafo 2, possono essere gestiti mediante il ricorso a strumenti del mercato monetario.
2. Gli strumenti del mercato monetario possono essere trattati con istituti di gestione del debito di Stati membri, istituzioni sovranazionali, agenzie nazionali del settore pubblico, banche centrali, enti creditizi e imprese di investimento con un’adeguata affidabilità creditizia e controparti centrali.
3. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio definisce la strategia di gestione della liquidità, determinando i parametri essenziali di tale gestione dei saldi delle disponibilità liquide in eccesso. La strategia comprende i seguenti elementi:
a) gli obiettivi di investimento;
b) i parametri di riferimento applicabili, se del caso;
c) la durata massima delle giacenze monetarie e degli investimenti;
d) i criteri di idoneità per la selezione delle controparti della negoziazione;
e) gli strumenti del mercato monetario ammissibili;
f) i requisiti di ammissibilità delle attività che possono essere acquistate o accettate come garanzie reali.
4. In sede di definizione o modifica della strategia di gestione della liquidità, si tiene debitamente conto del parere del direttore rischi di cui all’articolo 6, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2025/369. È consultato anche il contabile della Commissione.
Sezione 2. Operazioni di erogazione di prestiti
Art. 9 Operazioni di erogazione di prestiti
L’attuazione di operazioni di erogazione di prestiti è effettuata conformemente alle norme specifiche stabilite nell’atto di base pertinente, nonché alle condizioni stabilite negli accordi di prestito conclusi tra la Commissione e il paese beneficiario conformemente all’atto di base pertinente.
Art. 10 Erogazioni e anticipazione di scadenza del prestito
1. L’erogazione delle rate o delle quote del prestito è effettuata nel modo più efficiente e celere possibile, subordinatamente alla disponibilità di fondi. Gli accordi di prestito contengono un impegno incondizionato e irrevocabile del paese beneficiario a sostenere tutti i costi connessi al prestito, compresi i costi amministrativi, e a rimborsare il capitale e gli interessi e possono consentire il ricorso a derivati, in particolare agli swap.
2. Gli accordi di prestito a norma del regolamento (UE) 2021/241 contengono una clausola di anticipazione di scadenza che autorizza la Commissione a chiedere il rimborso anticipato del prestito, tra l’altro, in conformità all’articolo 22, paragrafo 5, e all’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/241 e il recupero del prefinanziamento non liquidato.
Art. 11 Costi del prestito
1. Tutti i costi, compresi quelli connessi alla gestione del rischio di tasso di interesse e di altri rischi finanziari, sostenuti dall’Unione in relazione all’ottenimento di finanziamenti per l’erogazione di prestiti sono a carico dei paesi beneficiari, conformemente all’articolo 220 del regolamento finanziario e agli atti di base pertinenti, e sono calcolati secondo una metodologia stabilita nella decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2545 integrata da orientamenti specifici, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
2. I costi sostenuti dall’Unione per i derivati sono a carico del paese beneficiario.
3. I costi sono fatturati periodicamente al paese beneficiario.
Sezione 3. Attuazione e rendicontazione
Art. 12 Istituzione di capacità operative
1. L’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti, di gestione del debito e gestione della liquidità nel contesto della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti comprende l’istituzione e la gestione delle capacità operative, tali da garantire che i sistemi posti in essere sostengano una sana gestione finanziaria e siano soggetti a una solida gestione dei rischi e alla documentazione dei processi e delle decisioni.
2. Tali capacità operative comprendono in particolare quanto segue:
a) la negoziazione, il riesame e la firma di accordi con enti creditizi pubblici o privati e depositari centrali di titoli nazionali o internazionali necessari per la conclusione del regolamento dell’operazione;
b) la revisione, la correzione, la modifica, la riformulazione e la finalizzazione della documentazione relativa all’assunzione di prestiti, compresa la documentazione nel contesto del programma di emissione del debito;
c) la definizione di disposizioni e norme per l’organizzazione di aste e assegnazioni mediante aste non competitive, compresi gli accordi con fornitori esterni di sistemi, nonché la vigilanza costante sullo svolgimento delle aste;
d) l’attuazione di singole operazioni di assunzione di prestiti mediante operazioni sindacate, aste, assegnazioni mediante aste non competitive e collocamenti privati;
e) il calcolo dei costi sostenuti, secondo la metodologia stabilita dalla Commissione in orientamenti specifici, da imputare al bilancio dell’Unione e ai paesi beneficiari nel contesto delle operazioni di erogazione di prestiti;
f) la definizione di disposizioni nonché la negoziazione, il riesame e la firma di accordi, compresi gli accordi con le controparti e i fornitori di sistemi di negoziazione, necessari per effettuare le operazioni e gli strumenti seguenti:
i) operazioni di vendita con patto di riacquisto od operazioni di acquisto con patto di rivendita, operazioni di buy-sell back o di sell-buy back e altre operazioni che danno luogo a passività;
ii) derivati, quali gli swap, ai fini della gestione e della copertura dei rischi ai soli fini dei prestiti.
g) l’effettuazione di operazioni sul mercato secondario, operazioni non garantite e garantite sul mercato monetario, comprese quelle di cui alla lettera f), punti i) e ii);
h) istituzione di tutti i sistemi o tutte le procedure organizzati necessari per le operazioni di gestione della liquidità;
i) l’istituzione e la gestione del sistema elettronico per la comunicazione e l’aggiornamento delle informazioni sul fabbisogno di erogazioni previsto di cui all’articolo 5, paragrafo 4.
Art. 13 Rendicontazione sull’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti
La Commissione elabora una relazione due volte l’anno in merito a tutti gli aspetti della propria strategia di assunzione di prestiti, gestione del debito e gestione della liquidità, quali la base giuridica, gli importi in essere di obbligazioni e buoni, il profilo delle scadenze, le sovvenzioni e i prestiti erogati, il calendario di rimborso dei prestiti erogati, il costo dei finanziamenti e l’importo che la Commissione intende emettere nel semestre successivo. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Capo 3. La contabilità e il contabile
Art. 14 Conto per la gestione degli importi
1. Gli importi relativi alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti sono gestiti tramite un conto aperto dal contabile della Commissione. Il contabile delega la gestione di tale conto ai servizi competenti in seno alla direzione generale del Bilancio, che lo gestiscono secondo le norme, i principi e le procedure stabiliti nella presente decisione.
2. Il conto è detenuto presso la Banca centrale europea in forza di un contratto di servizi di agenzia finanziaria. Tale conto è utilizzato per le giacenze monetarie prudenziali dedicate che sono adattate agli importi dei pagamenti futuri.
3. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio definisce la metodologia in base alla quale sono calcolate le giacenze monetarie prudenziali per un periodo determinato.
Art. 15 Conti per le operazioni di gestione del contante e della liquidità
1. I conti necessari per le operazioni di gestione del contante e della liquidità sono aperti dal contabile della Commissione. Il contabile delega la gestione di tali conti ai servizi competenti in seno alla direzione generale del Bilancio, che li gestiscono secondo le norme, i principi e le procedure stabiliti nella presente decisione. Il contabile può stabilire condizioni riguardanti la gestione dei conti in conformità al regolamento finanziario.
2. Ai fini della gestione del contante eccedente le giacenze monetarie prudenziali e delle operazioni di gestione della liquidità, i conti possono essere detenuti presso la BCE o qualsiasi altra controparte autorizzata.
Art. 16 Contabilità delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti
Il contabile è responsabile di garantire l’adeguata tenuta contabile di tutte le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti conformemente alle norme contabili dell’Unione e al titolo XIII del regolamento finanziario.
Art. 17 Elaborazione degli stati finanziari
1. Il contabile è responsabile della preparazione degli stati finanziari annuali relativi alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti, conformemente alle norme contabili dell’Unione e sulla base delle informazioni fornite dagli ordinatori dei programmi.
2. Tali stati finanziari fanno parte dei conti annuali consolidati del bilancio dell’Unione.
Capo 4. Gestione dei rischi e conformità
Art. 18 Ruolo del direttore rischi per le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti
La gestione dei rischi finanziari delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti è disciplinata dalla decisione (UE, Euratom) 2025/369.
Art. 19 Definizione di una politica ad alto livello in materia di rischi e conformità
Art. 20 Ruolo del direttore rischi
Art. 21 Rendicontazione da parte del direttore rischi
Art. 22 Ruolo del comitato per la gestione dei rischi e la conformità
Art. 23 Membri e organizzazione del comitato per la gestione dei rischi e la conformità
Capo 5. Disposizioni finali
Art. 24 Abrogazione
La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544 è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.
Art. 25 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen