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Decisione della Commissione del 15 dicembre 2023 che approva una metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove che aiuta a riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e abroga la decisione 2021/C 89 I/01 C/2023/1608

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/786 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce le procedure relative all’istituzione e al funzionamento di un gruppo consultivo indipendente che assiste gli Stati membri e la Commissione nello stabilire se i prodotti del tabacco abbiano un aroma caratterizzante1, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

La direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2 vieta l’immissione sul mercato di determinati prodotti del tabacco (sigarette, tabacco da arrotolare e prodotti del tabacco riscaldato) con aromi caratterizzanti.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/779 della Commissione3 stabilisce norme uniformi per quanto riguarda le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante.

Conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2016/786 il gruppo consultivo indipendente («gruppo») deve specificare, e se opportuno aggiornare, la metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti del tabacco che gli sono stati segnalati da uno Stato membro o dalla Commissione ai fini di un parere in merito al possesso, da parte di tali prodotti, di un aroma caratterizzante («prodotti oggetto di prove»).

Con decisione 2021/C 89 I/01 della Commissione4, la Commissione ha approvato una metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove che aiuta a riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante, applicabile alle sigarette e al tabacco da arrotolare.

In seguito all’adozione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione5, che ha modificato l’articolo 7, paragrafo 12, della direttiva 2014/40/UE al fine di revocare le esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato dai divieti di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante o contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l’odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo, il gruppo ha aggiornato la metodologia di cui all’allegato della decisione 2021/C 89 I/01, estendendone l’ambito di applicazione ai prodotti del tabacco riscaldato.

Di conseguenza il 31 agosto 2023 il gruppo ha adottato, a seguito di una procedura scritta, un progetto di metodologia aggiornata per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove intesa a stabilire se i prodotti del tabacco abbiano un aroma caratterizzante dal titolo «Metodologia a sostegno della decisione in merito al possesso, da parte di un prodotto del tabacco, di un aroma caratterizzante. Applicazione alle sigarette, al tabacco da arrotolare e ai prodotti del tabacco riscaldato».

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2016/786, il progetto di metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove intesa a stabilire se i prodotti del tabacco abbiano un aroma caratterizzante e gli eventuali successivi aggiornamenti devono essere presentati al direttore generale per approvazione e sono applicabili solo dopo che tale approvazione è stata concessa.

Una volta approvata la metodologia aggiornata, è opportuno abrogare e sostituire di conseguenza la decisione 2021/C 89 I/01,

DECIDE:

Art. 1

La metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove che aiuta a riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante, figurante nell’allegato della presente decisione, è approvata.

Art. 2

La decisione 2021/C 89 I/01 è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023 Per la Commissione Sandra Gallina Direttrice generale Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare