diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione del 19 dicembre 2023 che stila l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l'elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale o degli obblighi di servizio pubblico transnazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quater, di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l'articolo 12, paragrafi 3 -quinquies e 3 -quater,

La direttiva 2003/87/CE è stata da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio2 per includere le emissioni del trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS").

Al fine di garantire la connettività di determinate isole, l'EU ETS prevede due tipi di deroghe temporanee all'obbligo di restituzione delle quote a norma dell'articolo 12, paragrafi 3 -quinquies e 3 -quater, della direttiva 2003/87/CE. Poiché tali deroghe temporanee riguardano entrambe la connettività, l'elenco delle isole e dei porti e l'elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale e degli obblighi di servizio pubblico transnazionale dovrebbero essere stabiliti nello stesso atto.

A norma dell'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, primo comma, della direttiva 2003/87/CE, per rientrare nella deroga temporanea un porto deve essere situato su un'isola sprovvista di collegamenti stradali o ferroviari con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200000 residenti permanenti. A seguito delle richieste di Danimarca, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Malta e Svezia, diversi porti dovrebbero pertanto essere identificati come porti interessati dalla deroga temporanea di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE.

A norma dell'articolo 12, paragrafo 3 -quater, della direttiva 2003/87/CE, i contratti di servizio pubblico transnazionale o gli obblighi di servizio pubblico transnazionali devono collegare due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro è lo Stato membro geograficamente più vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri. Cipro non ha frontiere terrestri con altri Stati membri e la Grecia è lo Stato membro geograficamente più vicino. A seguito della richiesta congiunta di Cipro e della Grecia, il contratto di servizio pubblico che collega Cipro e la Grecia dovrebbe pertanto essere identificato come un contratto di servizio pubblico transnazionale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 -quater, della direttiva 2003/87/CE.

Per garantire l'efficace funzionamento dell’EU ETS, che dal 1o gennaio 2024 deve includere le emissioni generate dal trasporto marittimo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a partire da tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli Stati membri considerano soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera c), e all'articolo 16 della direttiva 2003/87/CE e non intraprendono alcuna azione nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate:

  1. (a) dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola di cui all'allegato I della presente decisione e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte;

  2. (b) dalle tratte effettuate da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale che collegano i due Stati membri, elencate nell'allegato II della presente decisione, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen