Decisione (UE) 2023/2898 del Consiglio del 19 dicembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31, l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione 87/369/CEE del Consiglio1 l’Unione ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci2 e il relativo protocollo di emendamento3 (convenzione SA), che, tra l’altro, ha istituito il comitato del sistema armonizzato (CSA).
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione SA, il CSA redige note esplicative, pareri di classificazione, altri pareri come orientamenti per l’interpretazione del sistema armonizzato e per la preparazione di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniformi del sistema armonizzato.
A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniformi del sistema armonizzato redatti nel corso di una sessione del CSA ("decisioni SA") si devono considerare approvati dal consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) se, alla fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna parte contraente della convenzione SA abbia notificato al segretario generale dell’OMD la propria richiesta di sottoporre la questione al CSA per riesame o rinviarla al consiglio dell’OMD.
A norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della convenzione SA, una volta sottoposta al consiglio dell’OMD una questione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 di tale articolo, il consiglio approva le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che uno membro del consiglio dell’OMD il quale sia parte contraente della convenzione SA non chieda di rinviarli, in tutto o in parte, davanti al CSA, per riesame.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno all’OMD per quanto riguarda l’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme della convenzione SA, in quanto le decisioni in questione redatte dal CSA potranno incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio4.
È nell’interesse dell’Unione che le posizioni da essa espresse in sede di CSA siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la classificazione tariffaria delle merci. È altresì nell’interesse dell’Unione che tali posizioni siano stabilite in modo tempestivo al fine di consentire all’Unione di esercitare i suoi diritti in sede di CSA.
Per tutelare i diritti dell’Unione, la Commissione dovrebbe altresì poter chiedere a nome dell’Unione che una questione sia rinviata al consiglio dell’OMD o al CSA per riesame a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, al fine di evitare che una decisione sia adottata su una questione sulla quale il Consiglio dell’OMD non possa raggiungere una posizione prima della scadenza del termine previsto a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA o sulla quale abbia raggiunto una posizione che differisce nella sostanza dalla decisione adottata dal CSA.
Considerata la natura evolutiva e altamente tecnica della classificazione delle merci a norma della convenzione SA, l’elevata mole di questioni trattate in occasione delle due riunioni annuali del CSA e il tempo limitato a disposizione per esaminare i documenti emessi dal segretariato dell’OMD e dalle parti contraenti in preparazione delle riunioni del CSA nonché la conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto e agisca in funzione delle nuove informazioni presentate prima o durante tali riunioni, si dovrebbero adottare le misure necessarie, in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), per la definizione della posizione dell’Unione.
La decisione (UE) 2020/17075 del Consiglio ha istituito una procedura efficiente e snella per stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito all’approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA e in merito alla redazione di tali atti nell’OMD. Poiché scade il 31 dicembre 2023, è opportuno sostituirla con una nuova decisione.
In considerazione della frequente disponibilità tardiva dei documenti di lavoro prima delle riunioni del CSA e al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell’Unione in sede di OMD, la Commissione dovrebbe adoperarsi per invitare il segretariato dell’OMD a garantire la disponibilità dei documenti di lavoro conformemente al regolamento interno del CSA, in modo che tali documenti siano inviati almeno 30 giorni prima dell’apertura della sessione pertinente.
Per garantire che il Consiglio possa valutare e, se del caso, rivedere la politica di cui alla presente decisione periodicamente, nonché nello spirito di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancita dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE, la validità della presente decisione dovrebbe essere limitata nel tempo. In vista della preparazione di un riesame strategico del sistema armonizzato, che dovrebbe essere discusso in sede di commissione politica dell’OMD e di consiglio dell’OMD nel giugno 2024, il periodo di validità della presente decisione può essere abbreviato prima della sua scadenza, su proposta della Commissione.
Al fine di mantenere la posizione dell’Unione in merito all’approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA e in merito alla redazione di tali atti nell’OMD dopo la scadenza della decisione (UE) 2020/1707 il 31 dicembre 2023, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2024 ed entri pertanto in vigore con urgenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito all’approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA e in merito alla redazione di tali atti nell’Organizzazione mondiale delle dogane, è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I dell’allegato I della presente decisione.
Art. 2
La definizione della posizione dell’Unione da adottare a norma dell’articolo 1 è effettuata in conformità della specifica di cui alla sezione II dell’allegato della presente decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa cessa di produrre effetti a decorrere dal 31 dicembre 2026.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente T. Ribera Rodríguez