Decisione di esecuzione (UE) 2023/2865 della Commissione del 20 dicembre 2023 che istituisce il consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca INFRAFRONTIER (INFRAFRONTIER ERIC) [notificata con il numero C(2023) 8865] (I testi in lingua ceca, finlandese, francese, greca, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC)1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
La Cechia, la Germania, la Grecia, la Francia, la Finlandia e la Svezia hanno presentato alla Commissione una domanda di costituzione di INFRAFRONTIER ERIC (la «domanda»), conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009.
I paesi richiedenti hanno scelto la Germania come Stato membro ospitante di INFRAFRONTIER ERIC.
Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/20152.
La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento. Nel corso della valutazione, la Commissione ha raccolto il parere di esperti indipendenti nel campo della ricerca sulla funzione genica nel campo della salute e delle malattie, della generazione, della fenotipizzazione, dell’archiviazione e della distribuzione di sistemi di modelli in vivo/in vitro e dei dati connessi.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. È istituito il consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca INFRAFRONTIER (INFRAFRONTIER ERIC).
2. Gli elementi essenziali dello statuto di INFRAFRONTIER ERIC di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 figurano nell’allegato.
Art. 2
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2023 Per la Commissione Iliana Ivanova Membro della Commissione