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Decisione di esecuzione (UE) 2024/241 della Commissione del 15 gennaio 2024 che non approva Willaertia magna c2c maky come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 11 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

Il 16 dicembre 2018 la Commissione ha deciso di non approvare Willaertia magna c2c maky come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 112.

Il 9 agosto 2019 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») ha ricevuto una nuova domanda di approvazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, relativa a Willaertia magna c2c maky come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 11 (preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale), come descritto nell’allegato V di detto regolamento. Tale domanda è stata valutata dall’autorità competente di Malta («autorità di valutazione competente»).

Il 16 giugno 2022 l’autorità di valutazione competente ha presentato all’Agenzia la relazione di valutazione unitamente alle conclusioni della sua valutazione. L’Agenzia ha discusso la relazione di valutazione e le conclusioni dell’autorità di valutazione competente nel corso di riunioni tecniche.

In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 5 giugno 2023 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia3, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

Nel suo parere del 5 giugno 2023 l’Agenzia conclude che i biocidi del tipo di prodotto 11 contenenti Willaertia magna c2c maky potrebbero non soddisfare i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti i), iii) e iv), del regolamento (UE) n. 528/2012. Nonostante la presentazione di una nuova domanda di approvazione e di alcuni dati aggiuntivi rispetto ai dati contenuti nella prima valutazione su cui l’Agenzia ha presentato il suo parere nel 20184, sono stati individuati rischi inaccettabili per la salute umana durante l’esposizione secondaria degli astanti e del pubblico, in particolare in relazione al possibile «effetto cavallo di Troia» di Willaertia magna c2c maky che ha ingerito Legionella pneumophila. Sono inoltre stati individuati rischi inaccettabili a carico dell’ambiente per le stesse ragioni, nonché a causa di preoccupazioni circa l’impatto complessivo di un rilascio continuo nell’ambiente di Willaertia magna c2c maky, in particolare sulle popolazioni microbiche presenti nell’ambiente. Infine, l’Agenzia ha riscontrato che non era ancora stata dimostrata un’efficacia sufficiente di Willaertia magna c2c maky per il controllo della Legionella pneumophila.

Tenendo conto del parere dell’Agenzia del 5 giugno 2023, le condizioni per l’approvazione di Willaertia magna c2c maky di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 non sono soddisfatte. Pertanto Willaertia magna c2c maky non dovrebbe essere approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 11.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Willaertia magna c2c maky non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 11.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen