Decisione (PESC) 2024/349 del Consiglio del 16 gennaio 2024 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell’UE»).
L’Unione sta realizzando attivamente la strategia dell’UE e le misure elencate nel capitolo III, in particolare quelle misure connesse con il rafforzamento, l’attuazione e la diffusione universale della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (Biological and Toxin Weapons Convention — BTWC).
Il Consiglio ha adottato le azioni comuni 2006/184/PESC1 e 2008/858/PESC2 e le decisioni 2012/421/PESC3, (PESC) 2016/514, (PESC) 2019/975, (PESC) 2021/20336 e (PESC) 2023/1237 a sostegno della BTWC nell’ambito della strategia dell’UE. È opportuno che tale sostegno dell’Unione prosegua.
La bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022 fa riferimento alla minaccia persistente della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori ed esprime l’obiettivo dell’Unione di rafforzare le azioni concrete a sostegno degli obiettivi di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.
L’attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Nel contesto dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l’Unione continua a sostenere le attività svolte dall’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) mediante un’azione operativa a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (Biological and Toxin Weapons Convention – BTWC).
2. Gli obiettivi dell’azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a) promuovere l’adesione universale alla BTWC incoraggiando gli Stati che non sono parte della stessa a una migliore comprensione dei vantaggi derivanti dall’adesione alla BTWC e da un maggiore coinvolgimento nelle riunioni e in altre attività della BTWC;
b) sviluppare le capacità nazionali per l’attuazione della BTWC nei paesi in via di sviluppo al fine di garantire che attuino effettivamente la convenzione, istituendo nel contempo reti di cooperazione attiva con le controparti nazionali, gli esperti e le istituzioni nazionali in grado di fornire un’assistenza pertinente e di alta qualità;
c) offrire opportunità di sviluppo delle capacità ai giovani responsabili politici, scienziati e accademici del Sud globale impegnati in settori connessi alla BTWC, incoraggiando lo sviluppo di reti di giovani professionisti e sfruttando i materiali di formazione sviluppati dall’Unione;
d) sostenere il programma intersessionale dal 2024 al 2026; e
e) sviluppare strumenti per la sensibilizzazione, l’istruzione e il coinvolgimento.
3. Una descrizione dettagliata dell’azione figura nell’allegato.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica delle attività di cui all’articolo 1 è a cura dell’UNODA.
3. L’UNODA svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l’UNODA.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dell’azione finanziata dall’Unione di cui all’articolo 1 è pari a 2760292,43 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di contributo con l’UNODA. L’accordo di contribuito prevede che l’UNODA assicuri al contributo dell’Unione una visibilità adeguata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale contesto e della data di conclusione dell’accordo.
Art. 4
1. L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche dell’UNODA. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’esecuzione dell’azione di cui all’articolo 1.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione non è più in vigore 36 mesi dopo la conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa non è più in vigore sei mesi dopo la data di entrata in vigore se entro tale termine non è stato concluso alcun accordo.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2024 Per il Consiglio Il presidente V. Van Peteghem