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Decisione di esecuzione (UE) 2024/411 della Commissione del 30 gennaio 2024 relativa all’elenco delle società di navigazione che specifica l’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 3 octies septies, paragrafo 2, lettera a),

La direttiva 2003/87/CE è stata recentemente modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio2 per includere le emissioni del trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione («EU ETS»).

La direttiva 2003/87/CE prevede che per ciascuna società di navigazione sia responsabile uno Stato membro. Conformemente a tale direttiva, lo Stato membro responsabile della gestione di una società di navigazione è denominato «autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione». L’articolo 3 octies septies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2003/87/CE e gli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2599 della Commissione3 disciplinano l’attribuzione di ciascuna società di navigazione alla rispettiva autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione. L’elaborazione di un elenco di società di navigazione e delle rispettive autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione («elenco») mira a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle società di navigazione e degli Stati membri fornendo informazioni su quale Stato membro gestirà una determinata società di navigazione.

La definizione di «società di navigazione» è stata introdotta dalla direttiva (UE) 2023/959 e inclusa nella definizione di «società» nel regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio4 mediante modifica del regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio5. A norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2023/957, la definizione modificata di «società» si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024. Per il periodo dal 2018 al 2023, i dati relativi ai porti di scalo per società di navigazione si basano sulla definizione di «società» applicabile fino al 31 dicembre 2023 a norma del regolamento (UE) 2015/757.

Per la compilazione dell’elenco, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima ha sviluppato un algoritmo da utilizzare per attribuire ciascuna società di navigazione a uno Stato membro, conformemente alle norme di cui all’articolo 3 octies septies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2003/87/CE e agli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2599. L’algoritmo è stato applicato il 20 novembre 2023, sulla base delle informazioni disponibili a tale data nel sistema Thetis MRV e nel sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi istituito dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 («SafeSeaNet»). L’algoritmo ha preso in considerazione tutti i soggetti che, a quella data, disponevano di un conto della società nel sistema Thetis MRV a cui era associata la registrazione di almeno una nave. Pertanto, alcuni dei soggetti figuranti nell’elenco potrebbero non rientrare nella nuova definizione di «società di navigazione» di cui all’articolo 3, lettera w), della direttiva 2003/87/CE.

Al fine di facilitare l’identificazione delle società di navigazione, l’elenco comprende, se disponibile, il numero d’identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato di ciascun soggetto, così come registrato dai soggetti nel sistema Thetis MRV. Per garantire che i dati abbiano un formato uniforme, i pochi numeri che sono stati registrati dai soggetti in un formato che si discosta da quello del sistema di identificazione dell’IMO non sono riportati.

L’inclusione di una società di navigazione nell’EU ETS dipende dallo svolgimento di una delle attività di trasporto marittimo di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE, e non dall’inclusione delle società di navigazione nell’elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen