Decisione del Collegio della Procura europea del 7 febbraio 2024 che modifica e integra il regolamento interno della Procura europea C/2024/2971
Testo vigente
Il collegio della Procura europea («EPPO»),
visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)1 (in seguito denominato «il regolamento EPPO»), in particolare l’articolo 21,
tenuto conto della proposta del procuratore capo europeo,
A quasi tre anni dall’inizio delle attività e in considerazione della sua struttura unica, è stato adottato un nuovo organigramma dell’EPPO, che prevede, tra l’altro, l’istituzione di un segretariato del collegio.
A seguito dell’adozione dell’organigramma dell’EPPO, è necessario adeguare il regolamento interno, in particolare considerato il neo-istituito segretariato del collegio.
È necessario disciplinare nel regolamento interno la possibilità di creare gruppi di lavoro e gruppi consultivi per il collegio/il procuratore capo europeo.
La procedura dettagliata per la nomina dei procuratori europei delegati e il rinnovo del loro mandato quinquennale è contenuta dalla decisione del collegio sulle condizioni di impiego dei procuratori europei delegati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche
La decisione 003/2020 del collegio della Procura europea sul regolamento interno della Procura europea, modificata e integrata dalle decisioni 085/2021 e 026/2022 del collegio dell’EPPO, è modificata e integrata come segue:
(1) l’articolo 13 è modificato come segue: «Articolo 13 Il segretariato del collegio 1. Nella preparazione delle riunioni del collegio, il collegio è assistito da un proprio segretariato, che lavora in consultazione con il procuratore capo europeo. 2. Il segretariato del collegio partecipa, tra le altre mansioni, alle riunioni del collegio, registra e conserva i verbali delle riunioni del collegio, redige una sintesi dei risultati delle riunioni e tiene un registro completo delle attività del collegio. 3. Il responsabile del segretariato del collegio, che funge da segretario del collegio, è nominato dal collegio.»
(2) dopo l’articolo 14 è aggiunto un nuovo articolo, ossia l’articolo 14 bis, con il seguente contenuto: «Articolo 14 bis Gruppi di lavoro 1. Il collegio e il procuratore capo europeo possono istituire gruppi di lavoro e comitati consultivi per fornire al collegio o, rispettivamente, al procuratore capo europeo consulenza e competenze. 2. Il mandato, la composizione e il funzionamento pratico delle formazioni di cui al paragrafo 1 sono determinati nella rispettiva decisione del collegio o del procuratore capo europeo che istituisce ciascun gruppo di lavoro o gruppo consultivo.»
(3) All’articolo 24, il terzo paragrafo è modificato come segue: «3. Se, entro un termine stabilito dal presidente, nessun membro permanente della camera permanente né il procuratore europeo incaricato della supervisione sollevano obiezioni, la decisione si considera adottata.»
(4) L’articolo 33 è modificato come segue: «Articolo 33 Nomina dei procuratori europei delegati e rinnovo del loro mandato quinquennale Il collegio decide sulla nomina dei procuratori europei delegati e sul rinnovo del loro mandato quinquennale sulla base di una proposta del procuratore capo europeo, conformemente all’articolo 17 del regolamento EPPO e alle norme previste dalla decisione del collegio sulle condizioni di impiego dei procuratori europei delegati.»
Art. 2 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 febbraio 2024 Per conto del collegio Laura Codruța KÖVESI Procuratrice capo europea