Decisione (UE) 2024/1166 della Banca centrale europea dell’8 febbraio 2024 che modifica la decisione (UE) 2020/440 su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17) (BCE/2024/7)
Testo vigente
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell’articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell’articolo 3.1 e all’articolo 18.1,
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE), insieme alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, le BCN), ha la facoltà di operare sui mercati finanziari, tra l’altro, comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili, al fine di realizzare gli obiettivi del SEBC.
Tenuto conto delle circostanze economiche e finanziarie di carattere eccezionale connesse alla diffusione della malattia causata dal coronavirus 2019 (COVID-19), il 18 marzo 2020, il Consiglio direttivo ha deciso di lanciare un nuovo programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (Pandemic Emergency Purchase Programme) (di seguito il «PEPP») che include tutte le categorie di attività idonee ai fini del programma di acquisto di attività della BCE, costituito dal programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari, dal terzo programma per l’acquisto di obbligazioni garantite, dal programma di acquisto di titoli garantiti da attività e dal programma di acquisto per il settore societario. Sulla base di determinate considerazioni e valutazioni, il Consiglio direttivo ha inoltre deciso che i titoli di debito negoziabili emessi dall’amministrazione centrale della Repubblica ellenica siano idonei per gli acquisti nell’ambito del PEPP, sebbene all’epoca non soddisfacessero i requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema.
L’8 settembre 2023 il rating dell’emittente della Repubblica ellenica è stato migliorato portandolo ad una classe di merito di credito 3 nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema. A seguito di tale miglioramento i titoli di debito negoziabili emessi dall’amministrazione centrale della Repubblica ellenica sono divenuti conformi ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema. Pertanto, l’articolo 3 della decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea (BCE/2020/17)1, che dispensa dai requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea (BCE/2020/9)2 e che rende idonei agli acquisti nell’ambito del PEPP i titoli di debito negoziabili denominati in euro emessi dall’amministrazione centrale della Repubblica ellenica, è divenuto obsoleto ed è opportuno sopprimerlo dalla decisione (UE) 2020/440 (BCE/2020/17).
Anche l’indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea3 è modificato per tenere conto del miglioramento del rating dell’emittente della Repubblica ellenica, in riferimento all’accettazione di titoli di debito negoziabili denominati in euro emessi dall’amministrazione centrale della Repubblica ellenica quali garanzie idonee. Per ragioni di coerenza, è opportuno che la presente decisione si applichi dalla stessa data a decorrere dalla quale si applicano tali modifiche all’indirizzo BCE/2014/31.
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/440 (BCE/2020/17),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifica
L’articolo 3 decisione (UE) 2020/440 (BCE/2020/17) è soppresso.
Art. 2 Disposizione finale
La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2024.
Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 febbraio 2024 La presidente della BCE Christine Lagarde