Decisione (UE) 2024/2467 della Commissione del 13 febbraio 2024 relativa alle misure aiuto di Stato SA.52162 (2019/C) (ex 2018/FC) — Danimarca e aiuto di Stato SA.52617 (2019/C) (ex 2018/FC) — Svezia cui Danimarca e Svezia hanno dato esecuzione a favore dell’Øresundsbro Konsortiet [notificata con il numero C(2024) 959] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
Il modello della garanzia di Stato concesso dagli Stati e la norma LCF 1991-2001 concessa dalla Danimarca costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a favore dell’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio, e pertanto del consorzio. Tali aiuti costituiscono aiuti esistenti.
Art. 3
I vantaggi derivanti dalla norma DEP 1999-2007 concessa dalla Danimarca costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a favore dell’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio, e pertanto del consorzio. Tali aiuti costituiscono aiuti esistenti nella misura in cui sono stati concessi prima del 21 febbraio 2004.
Art. 4
I vantaggi derivanti dalla norma DEP 1999-2007, nella misura in cui sono stati concessi a partire dal 21 febbraio 2004, i vantaggi derivanti dalla norma DEP 2008-2015 e i vantaggi derivanti dalla norma LCF 2013-2015 costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a favore dell’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio, e pertanto del consorzio. Tali aiuti costituiscono nuovi aiuti cui la Danimarca ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sono incompatibili con il mercato interno.
Art. 5
(1) La Danimarca recupera gli aiuti di cui all’articolo 4 presso l’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio.
(2) Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui le somme sono state messe a disposizione dell’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio fino al loro recupero effettivo.
(3) Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
Art. 6
(1) Il recupero degli aiuti di cui all’articolo 4 è immediato ed effettivo.
(2) La Danimarca garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.