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Decisione (UE) 2024/2467 della Commissione del 13 febbraio 2024 relativa alle misure aiuto di Stato SA.52162 (2019/C) (ex 2018/FC) — Danimarca e aiuto di Stato SA.52617 (2019/C) (ex 2018/FC) — Svezia cui Danimarca e Svezia hanno dato esecuzione a favore dell’Øresundsbro Konsortiet [notificata con il numero C(2024) 959] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 2

Il modello della garanzia di Stato concesso dagli Stati e la norma LCF 1991-2001 concessa dalla Danimarca costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a favore dell’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio, e pertanto del consorzio. Tali aiuti costituiscono aiuti esistenti.

Art. 3

I vantaggi derivanti dalla norma DEP 1999-2007 concessa dalla Danimarca costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a favore dell’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio, e pertanto del consorzio. Tali aiuti costituiscono aiuti esistenti nella misura in cui sono stati concessi prima del 21 febbraio 2004.

Art. 4

I vantaggi derivanti dalla norma DEP 1999-2007, nella misura in cui sono stati concessi a partire dal 21 febbraio 2004, i vantaggi derivanti dalla norma DEP 2008-2015 e i vantaggi derivanti dalla norma LCF 2013-2015 costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a favore dell’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio, e pertanto del consorzio. Tali aiuti costituiscono nuovi aiuti cui la Danimarca ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sono incompatibili con il mercato interno.

Art. 5

(1) La Danimarca recupera gli aiuti di cui all’articolo 4 presso l’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio.

(2) Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui le somme sono state messe a disposizione dell’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio fino al loro recupero effettivo.

(3) Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

Art. 6

(1) Il recupero degli aiuti di cui all’articolo 4 è immediato ed effettivo.

(2) La Danimarca garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Art. 7

(1) Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Danimarca trasmette le informazioni seguenti:

  1. a) l’importo totale degli aiuti di cui all’articolo 4, ricevuti dall’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio;

  2. b) l’importo totale (capitale e interessi) da recuperare presso l’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio;

  3. c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

  4. d) documentazione attestante che all’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio è stato ingiunto di rimborsare gli aiuti.

(2) La Danimarca informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi di cui all’articolo 4. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso l’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio.

Art. 8

Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2024 Per la Commissione Margrethe VESTAGER Vicepresidente esecutiva