Decisione (PESC) 2024/645 del Consiglio del 19 febbraio 2024 a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina in linea con l’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Il 21 marzo 2022, il Consiglio ha approvato un documento dal titolo ‘Una bussola strategica per la sicurezza e la difesà che fa riferimento alla persistente minaccia della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori ed esprime l’obiettivo dell’Unione di rafforzare le azioni concrete a sostegno degli obiettivi di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.
L’Unione sta attivamente attuando la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare le misure relative al rafforzamento, all’attuazione e all’universalizzazione della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (Biological and Toxin Weapons Convention - BTWC), fornendo risorse per progetti di assistenza tecnica e conoscenze specialistiche in relazione a un’ampia gamma di misure di non proliferazione e promuovendo il ruolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC).
Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1540 (2004) («UNSCR 1540 (2004)»), che ha stabilito obblighi vincolanti per tutti gli Stati, volti a impedire e dissuadere gli attori non statali dall’ottenere l’accesso a armi di distruzione di massa e materiali connessi. L’UNSC ha inoltre stabilito che tutti gli Stati devono adottare e applicare misure efficaci per istituire controlli interni volti a prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori, anche introducendo controlli adeguati sui materiali connessi. Gli obiettivi dell’UNSC di cui all’UNSCR 1540 (2004) sono stati rafforzati dalla risoluzione 2663 (2022) dell’UNSC.
Nel 2017, e successivamente nel 2023, il Consiglio ha adottato decisioni a sostegno dell’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004), segnatamente le decisioni (PESC) 2017/8091 e (PESC) 2023/6542. L’esecuzione tecnica delle attività previste dalla decisione (PESC) 2023/654 è affidata all’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) in cooperazione con le pertinenti organizzazioni regionali internazionali, compresa l’Organizzazione degli Stati americani («OAS»).
L’Unione sostiene inoltre i lavori e l’attuazione della convenzione sulle armi biologiche e tossiche attraverso azioni comuni 2006/184/PESC3 e 2008/858/PESC4 del Consiglio e attraverso decisioni 2012/421/PESC5, (PESC) 2016/516 e (PESC) 2019/977 del Consiglio.
Nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la decisione (PESC) 2019/2108 del Consiglio8, sostiene le attività dell’OAS volte a rafforzare la sicurezza e protezione biologica generale in America latina in linea con l’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004). È opportuno che il sostegno dell’Unione prosegua.
È opportuno affidare al segretariato dell’OAS/Commissione interamericana contro il terrorismo («CICTE») l’amministrazione e la gestione dei progetti da realizzare a norma della presente decisione.
Il segretariato dell’OAS/CICTE dovrebbe garantire una cooperazione efficace con le organizzazioni e gli organismi internazionali pertinenti, quali l’unità di supporto all’attuazione della BTWC, il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma dell’UNSCR 1540 (2004), l’Organizzazione mondiale per la salute animale e il partenariato globale contro la diffusione di armi e materiali di distruzione di massa. Il segretariato dell’OAS/CICTE dovrebbe inoltre garantire complementarità e sinergia di progetti intrapresi sulla base della presente decisione con pertinenti progetti completati e in corso, con attività in America latina sostenute da singoli Stati membri dell’UE e con altri programmi finanziati dall’Unione in questo settore, compresi lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e i centri di eccellenza dell’Unione per l’attenuazione del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Conformemente alla strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottata il 12 dicembre 2003, l’Unione continua a sostenere le attività svolte dall’OAS/CICTE mediante un’azione operativa a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina.
2. Gli obiettivi generali dell’azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a) rafforzare i quadri normativi nazionali esistenti in materia di sicurezza e protezione biologica negli Stati beneficiari;
b) promuovere una maggiore osservanza dei regimi internazionali favorendo la collaborazione e la cooperazione tra gli Stati partecipanti attraverso esercizi innovativi quali gli «esercizi di valutazione a pari livello», nonché fornendo assistenza agli stati partecipanti per le loro presentazioni e dichiarazioni relative ai pertinenti strumenti in materia di armi biologiche;
c) rafforzare la capacità dei settori pubblico e privato di garantire la sicurezza delle armi biologiche attraverso attività di formazione;
d) creare una comunità o una rete regionale di attori dei settori pubblico e privato impegnati nella sicurezza e protezione biologica.
3. Una descrizione particolareggiata dell’azione di cui al paragrafo 1 figura nell’allegato.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica dell’azione di cui all’articolo 1 è a cura dell’OAS/CICTE.
3. L’OAS/CICTE svolge il compito di cui al paragrafo 2 del presente articolo sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine, l’AR definisce le necessarie modalità con l’OAS/CICTE.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dell’azione di cui all’articolo 1 è pari a 2686427 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude una convenzione di sovvenzione con l’OAS/CICTE. La convenzione di sovvenzione stabilisce che l’OAS/CICTE deve assicurare al contributo dell’Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale contesto e della data di conclusione della convenzione.
Art. 4
1. L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base delle relazioni periodiche a cura dell’OAS/CICTE. Le relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’esecuzione dell’azione di cui all’articolo 1.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione della convenzione di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se entro tale termine non è stata conclusa alcuna convenzione.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2024 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles