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Decisione (PESC) 2024/656 del Consiglio del 19 febbraio 2024 sul sostegno dell'Unione europea alle attività svolte dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica nel settore della sicurezza nucleare

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»).

L'Unione sta attivamente attuando la strategia nonché le misure elencate nel relativo capitolo III, in particolare fornendo sostegno finanziario a specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l'Agenzia internazionale per l'energia atomica («AIEA»).

Nel quadro dell'attuazione della strategia il Consiglio ha adottato quattro azioni comuni e quattro decisioni a sostegno delle attività svolte dall'AIEA, vale a dire le azioni comuni 2004/495//CFSP1, 2005/574/PESC2, 2006/418/PESC3, 2008/314/PESC4, e le decisioni 2010/585/PESC5, 2013/517/PESC6, (PESC) 2016/23837, prorogata dalla decisione (PESC) 2020/7558, e (PESC) 2020/16569, prorogata dalla decisione (PESC) 2022/185210. È opportuno che tale sostegno dell'Unione prosegua.

La bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022 fa riferimento alla persistente minaccia della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, all'espansione degli arsenali nucleari, allo sviluppo di nuovi sistemi d'arma nonché all'uso di minacce nucleari da parte di alcuni paesi ed esprime l'obiettivo dell'Unione di rafforzare le azioni concrete a sostegno degli obiettivi di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.

È opportuno affidare all'AIEA l'attuazione tecnica della presente decisione. L'azione sostenuta dall'Unione è finanziata attraverso un contributo fuori bilancio all'AIEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l'Unione continua a sostenere le attività svolte dall'AIEA mediante un'azione operativa.

2. Gli obiettivi generali dell'azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

  1. a) promuovere l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali giuridicamente vincolanti e non vincolanti al fine di aumentare la sicurezza nucleare a livello mondiale;

  2. b) assistere gli Stati nell'istituire, mantenere e sostenere sistemi nazionali di sicurezza nucleare per materiali nucleari e altri materiali radioattivi, anche durante il trasporto, e gli impianti associati utilizzati per scopi pacifici;

  3. c) sostenere l'AIEA nello svolgimento del ruolo centrale di agevolare e promuovere la cooperazione internazionale e accrescere la visibilità e la consapevolezza attraverso la comunicazione in materia di sicurezza nucleare.

3. Gli obiettivi specifici dell'azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

  1. a) fornire assistenza in materia di sicurezza nucleare all'Ucraina;

  2. b) rafforzare la partecipazione delle donne a carriere connesse alla sicurezza nucleare, in particolare al programma di borse di studio Marie Skłodowska-Curie;

  3. c) sviluppare capacità per rafforzare la sicurezza nucleare negli Stati membri dell'AIEA.

4. Una descrizione dettagliata dell'azione di cui al paragrafo 1 figura nell'allegato.

Art. 2

1. L'alto rappresentante («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'attuazione tecnica dell'azione di cui all'articolo 1 è affidata all'AIEA.

3. L'AIEA svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le modalità necessarie con l'AIEA.

Art. 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione di cui all'articolo 1 è pari a 7200000 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di contributo con l'AIEA. L’accordo di contributo dispone che l'AIEA assicuri al contributo dell'Unione una visibilità adeguata alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate e della data di conclusione dell’accordo.

Art. 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici dell'AIEA. Tali rapporti formano la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dell'azione di cui all'articolo 1.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione dell’accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore qualora entro tale periodo non sia stato concluso alcun accordo.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2024 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles