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Decisione (UE) 2024/767 del Consiglio del 20 febbraio 2024 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia che modifica l’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il quadro di riferimento per la cooperazione nell’ambito dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto1 ha avuto esiti molto positivi.

Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio2, modificato dal regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio3, ha introdotto nuovi strumenti di cooperazione amministrativa nella legislazione dell’Unione.

Il 26 aprile 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia che modifica l’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto («accordo»).

L’accordo, risultante da tali negoziati, è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

È opportuno firmare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia che modifica l’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto, con riserva della conclusione di detto accordo5.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2024 Per il Consiglio Il presidente H. Lahbib