Decisione (PESC) 2024/746 del Consiglio del 23 febbraio 2024 che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC1.
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
Nelle conclusioni del 14 e 15 dicembre 2023, il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riaffermato il risoluto sostegno dell'Unione all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale nonché al suo diritto naturale di autotutela contro l'aggressione russa. Il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che la capacità della Russia di condurre la sua guerra di aggressione deve essere ulteriormente indebolita, anche mediante l'ulteriore rafforzamento delle sanzioni nonché attraverso la loro attuazione piena ed effettiva e la prevenzione della loro elusione, in particolare per quanto riguarda i beni ad alto rischio, in stretta cooperazione con i partner e gli alleati.
Data la gravità della situazione, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive.
In particolare, il Consiglio ritiene opportuno aggiungere 27 entità nuove all'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC, segnatamente l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, alle quali sono imposte restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Inoltre, in considerazione della funzione fondamentale di attivazione che i componenti elettronici svolgono per il complesso militare e industriale russo nel sostegno alla guerra di aggressione contro l'Ucraina, è opportuno includere in detto elenco anche talune entità di paesi terzi diversi dalla Russia che, commerciando in tali componenti, sostengono indirettamente il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina e talune entità russe che intervengono nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di componenti elettronici per il complesso militare e industriale russo.
È altresì opportuno ampliare l'elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, aggiungendovi i componenti impiegati nello sviluppo e nella produzione di aeromobili senza equipaggio.
È inoltre opportuno imporre ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali russe.
È opportuno anche ampliare l'elenco di paesi partner che applicano un regime di misure restrittive sulle importazioni di prodotti siderurgici e un regime di misure di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dalla decisione 2014/512/PESC e dal regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio2.
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) all'articolo 4 quaterdecies è inserito il paragrafo seguente: «3 bis quater. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 850410, 850421, 850422, 850423, 850431, 850440, 850450 e 850490, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 25 magio 2024, di contratti conclusi prima del 24 febbraio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ;
2) gli allegati della decisione 2014/512/PESC sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2024 Per il Consiglio Il presidente H. Lahbib