Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2024 che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica degli allegati I, III a), III b) e VI dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose C/2024/1750
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose1, in particolare l’articolo 4,
L’accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose2 («accordo») è stato modificato dall’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra3, che si applica in via provvisoria dal 21 settembre 2017.
Il comitato misto istituito dall’articolo 27, paragrafo 1, dell’accordo («comitato misto») è incaricato di mantenere i contatti tra le parti su tutte le questioni relative all’attuazione e al funzionamento dell’accordo.
L’allegato I dell’accordo elenca le pratiche enologiche autorizzate da ciascuna parte. L’Unione ha notificato al Canada le nuove pratiche enologiche autorizzate che dovrebbero essere aggiunte a tale allegato.
L’allegato III a) dell’accordo elenca le indicazioni geografiche di vini originari dell’Unione che possono essere registrate in Canada come indicazioni geografiche protette. L’Unione ha chiesto l’aggiunta di indicazioni geografiche a tale allegato. Il Canada ha completato l’esame di 22 nomi presentati dall’Unione.
L’allegato III b) dell’accordo elenca le indicazioni geografiche di vini originari del Canada che possono essere protette nell’Unione. Il Canada ha chiesto l’aggiunta di indicazioni geografiche a tale allegato. La Commissione ha completato l’esame di 15 indicazioni geografiche.
Il Canada ha presentato una domanda di aggiornamento dell’elenco degli organismi competenti di cui all’allegato VI dell’accordo.
A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, dell’accordo modificato dal CETA, al comitato misto è conferita la facoltà di adottare modifiche degli allegati dell’accordo.
È pertanto opportuno stabilire la posizione che l’Unione deve adottare in sede di comitato misto.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
DECIDE:
Art. 1
Le modifiche degli allegati I, III a), III b) e VI dell’accordo di cui al progetto di decisione del comitato misto sono approvate a nome dell’Unione europea.
Il testo dell’accordo di modifica, in forma di progetto di decisione del comitato misto, è allegato alla presente decisione.
Art. 2
Il rappresentante dell’Unione europea in seno al comitato misto è autorizzato ad approvare l’adozione della decisione del comitato misto a nome dell’Unione europea.
Art. 3
La decisione del comitato misto è pubblicata, dopo la sua adozione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2024 Per la Commissione Janusz Wojciechowski Membro della Commissione