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Decisione di esecuzione (UE) 2024/732 della Commissione del 28 febbraio 2024 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fosfuro d'alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

Il fosfuro d'alluminio è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18. A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 febbraio 2020 sono state presentate domande di rinnovo dell'approvazione del fosfuro d'alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 («domande»).

Il 25 maggio 2020 l'autorità di valutazione competente della Germania ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa delle domande. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

L'autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2021/1284 della Commissione3, la data di scadenza dell'approvazione del fosfuro d'alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 è stata posticipata al 31 luglio 2024 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame delle domande.

Il 20 settembre 2023 l'autorità di valutazione competente ha informato la Commissione in merito alla necessità di un'ulteriore proroga dell'approvazione del fosfuro d'alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 al fine di portare a termine la valutazione. L'autorità di valutazione competente prevede di presentare all'Agenzia le relazioni di valutazione del rinnovo nel corso del secondo trimestre del 2024.

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a portare a termine l'esame delle domande. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione dei pareri da parte dell'Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l'approvazione del fosfuro d'alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 gennaio 2026.

Dopo l'ulteriore posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il fosfuro d'alluminio rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La data di scadenza dell'approvazione del fosfuro d'alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1284 è posticipata al 31 gennaio 2026.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen