Decisione di esecuzione (UE) 2024/773 della Commissione del 4 marzo 2024 che modifica la decisione 2009/992/UE per quanto riguarda i requisiti minimi relativi ai dati supplementari da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada [notificata con il numero C(2024) 1120] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio1, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,
L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede che ciascuno Stato membro tenga un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un'autorità competente da esso designata a esercitare la professione di trasportatore su strada. I registri elettronici nazionali devono contenere almeno i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha modificato l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009, stabilendo che devono essere inseriti dati supplementari nei registri elettronici nazionali.
Al fine di agevolare l'interconnessione dei registri elettronici nazionali, la Commissione ha adottato la decisione 2009/992/UE3. La decisione 2009/992/UE dovrebbe prevedere che tali dati supplementari siano inclusi nei registri elettronici nazionali.
La decisione 2009/992/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione 2009/992/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024 Per la Commissione Adina-Ioana Vǎlean Membro della Commissione