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Decisione (UE) 2024/947 del Consiglio del 4 marzo 2024 che autorizza l’avvio di negoziati con l’Islanda per un accordo tra l’Unione europea e l’Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) dall’Unione europea all’Islanda a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l’Unione europea e l’Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) dall’Unione europea all’Islanda a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi («accordo»).

L’accordo dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 della Carta e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all’articolo 47 della Carta. È opportuno che l’accordo sia applicato in conformità di tali diritti e principi e nel debito rispetto del principio di proporzionalità conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Le disposizioni dell’accordo dovrebbero essere stabilite in linea con le norme internazionali applicabili in materia di dati del PNR, quali contenute nella convenzione sull’aviazione civile internazionale, in particolare all’allegato 9 (Facilitazione), capo 9 (Sistemi di scambio di dati sui passeggeri), sezione D (Dati del codice di prenotazione (PNR)).

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e ha espresso un parere il 30 ottobre 2023.

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), con lettera del 15 febbraio 2024 l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con l’Islanda per un accordo tra l’Unione europea e l’Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) dall’Unione europea all’Islanda a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio contenute nell’addendum della presente decisione.

Art. 2

La Commissione è designata negoziatore dell’Unione.

Art. 3

1. I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo di lavoro del Consiglio «Scambio di informazioni in ambito GAI» (IXIM), fatte salve eventuali direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.

2.

La Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente e su richiesta di quest’ultimo, sia in merito allo svolgimento sia all’esito dei negoziati, e gli trasmette quanto prima i documenti pertinenti affinché i membri del Consiglio dispongano di un termine ragionevole per prepararsi adeguatamente ai futuri negoziati.

Se del caso, o su richiesta del Consiglio, la Commissione redige una relazione scritta.

Art. 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024 Per il Consiglio Il presidente A. Verlinden