Decisione di esecuzione (UE) 2024/861 della Commissione del 15 marzo 2024 sul riconoscimento della relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza (cultivar canola) in Canada a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili1, in particolare l’articolo 31, paragrafo 4,
La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A tal fine, l’articolo 29, paragrafo 10, fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro utilizzo. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. In determinate condizioni, anziché utilizzare i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza.
Il 23 agosto 2023 il Canada ha trasmesso alla Commissione la relazione finale contenente i dati necessari ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni del Canada equivalenti alle regioni NUTS 22 dell’Unione europea, chiedendo il riconoscimento dell’accuratezza dei dati conformemente all’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni del Canada equivalenti alle regioni NUTS 2 dell’Unione europea.
La Commissione può abrogare la presente decisione se è chiaramente dimostrato che la relazione non contiene più dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) prodotta in Canada.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La relazione che il Canada ha presentato il 23 agosto 2023 alla Commissione per il riconoscimento contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni del Canada equivalenti alle regioni NUTS 2 dell’Unione europea. L’allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione.
Art. 2
Le modifiche eventualmente apportate ai dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione a fini di riconoscimento il 23 agosto 2023, che possono avere un’incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione valuta le modifiche notificate per stabilire se la relazione contiene ancora i dati accurati sulla base dei quali è stata riconosciuta.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa cessa di applicarsi l’8 aprile 2029.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen