Decisione di esecuzione (UE) 2024/888 della Commissione del 22 marzo 2024 concernente la non approvazione di alcuni principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2 stabilisce, nell'allegato II, un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi.
Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si considera che lo abbiano fatto.
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia") ha pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per tali combinazioni non è stata presentata alcuna notifica all'Agenzia entro il termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera b), di tale regolamento delegato, dette combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero pertanto essere approvate per l'uso nei biocidi. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto in questione sono le seguenti:
a) bifenil-2-olo (tipo di prodotto 7);
b) dimetilditiocarbammato di potassio (tipi di prodotto 9, 11, 12);
c) cloruro di argento-polietilenimmina (tipi di prodotto 1, 2, 9);
d) prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-C14-alchil)propilendiammina (Glucoprotamina) (tipi di prodotto 2, 4);
e) poli(ossi-1,2-etanedil), alfa-[2-(didecilmetilammonio)etil]-omega-idrossi-, propionato (sale) (Bardap 26) (tipi di prodotto 2, 4, 10).
Inoltre, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia ha comunicato alla Commissione le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si considera che lo abbiano fatto, e per le quali il ruolo di partecipante non era stato precedentemente ripreso. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che, conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera a), di detto regolamento delegato, non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi sono le seguenti:
a) 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DNBPA) (tipo di prodotto 2);
b) cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato e cloruro di potassio mediante elettrolisi (tipo di prodotto 2);
c) aglio, estratto — Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Allium sativum, Liliaceae (tipo di prodotto 19);
d) brandy (tipo di prodotto 19).
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I principi attivi di cui all'allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen