Decisione (UE) 2024/1102 del Consiglio del 25 marzo 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per l’energia UE-Regno Unito istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito all’adozione di orientamenti sulle modalità di lavoro e sugli accordi amministrativi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/6891 relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra2 («accordo»). La decisione è stata applicata dal 1o gennaio 2021.
In applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell’accordo, il comitato specializzato per l’energia («comitato specializzato»), per quanto riguarda le materie attinenti al suo ambito di competenza, ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri. A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo, il comitato specializzato deve adottare decisioni e raccomandazioni di comune accordo. Inoltre, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera a), dell’accordo, il comitato specializzato ha il potere di monitorare ed esaminare l’attuazione dell’accordo e di garantirne il corretto funzionamento.
A norma dell’articolo 317, paragrafo 1, dell’accordo, ciascuna parte deve provvedere affinché i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino modalità di lavoro efficienti e inclusive a sostegno dei compiti di pianificazione e operativi connessi al conseguimento degli obiettivi del titolo VIII (Energia) dell’accordo, compresi quadri di cooperazione tra la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia (ENTSO-E) e la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), da un lato, e i gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica e del gas nel Regno Unito, dall’altro.
A norma dell’articolo 318, paragrafo 1, dell’accordo, ciascuna parte deve provvedere affinché l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) e l’autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell’articolo 310 dell’accordo stabiliscano contatti e concludano quanto prima accordi amministrativi per facilitare il conseguimento degli obiettivi dell’accordo.
Ai sensi dell’articolo 317, paragrafo 1, dell’accordo, i quadri per la cooperazione non devono presupporre l’adesione all’ENTSO-E o all’ENTSOG da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito, né conferire uno status paragonabile a tale adesione. Analogamente ai sensi dell’articolo 318, paragrafo 2, dell’accordo, gli accordi amministrativi non devono presupporre la partecipazione all’ACER da parte dell’autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell’articolo 310, né conferire uno status paragonabile a tale partecipazione.
Il comitato specializzato è chiamato a concordare non appena possibile orientamenti sulle modalità di lavoro di cui all’articolo 317, paragrafo 1, dell’accordo, e orientamenti sugli accordi amministrativi di cui all’articolo 318, paragrafo 1, dell’accordo. Il comitato è chiamato ad adottare una decisione su tali orientamenti nella prossima riunione o mediante procedura scritta, a seconda dell’opzione che si presenta prima, una volta che ciascuna parte avrà espletato le procedure interne a tal fine.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato, poiché la decisione del comitato specializzato vincolerà l’Unione,
Al fine di monitorare l’attuazione dell’accordo, compresi gli orientamenti del comitato specializzato, la posizione dell’Unione dovrebbe essere ulteriormente specificata quando, prima della loro conclusione, le modalità di lavoro e gli accordi amministrativi sono sottoposti all’esame del comitato specializzato. A condizione che le modalità di lavoro e gli accordi amministrativi siano conformi all’accordo e alla posizione dell’Unione definita nel progetto di decisione del comitato specializzato allegato alla presente decisione, dovrebbe essere possibile esprimere una considerazione positiva a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato. Per garantire la regolare e piena partecipazione del Consiglio e dei suoi organi preparatori, è opportuno applicare le procedure di cui alla decisione (UE) 2021/689,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per l’energia è stabilita nel progetto di decisione del comitato specializzato accluso alla presente decisione.
Art. 2
1. La posizione dell’Unione di cui all’articolo 1 è ulteriormente specificata quando, prima della loro conclusione, le modalità di lavoro e gli accordi amministrativi di cui agli allegati del progetto di decisione del comitato specializzato sono sottoposti all’esame del comitato specializzato.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione trasmette al Consiglio le modalità di lavoro e gli accordi amministrativi ivi menzionati conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (UE) 2021/689.
3. A condizione che le modalità di lavoro e gli accordi amministrativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano conformi all’accordo e alla posizione dell’Unione di cui all’articolo 1, il Consiglio può acconsentire che la Commissione esprima una considerazione positiva a nome dell’Unione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2024 Per il Consiglio Il presidente M. Maron