Decisione di esecuzione (UE) 2024/1198 della Commissione del 19 aprile 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 per quanto riguarda le norme armonizzate per scatole e involucri per apparecchi elettrici, sistemi di tubi interrati e apparecchiature a bassa tensione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
Conformemente all'articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2, il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme armonizzate o parti di esse menzionati all'articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell'allegato I della stessa.
Con il mandato M/511 dell'8 novembre 2012 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché di redazione, revisione e completamento delle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE («richiesta»). Gli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell'allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata presentata la richiesta a CEN, Cenelec ed ETSI.
Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno redatto la nuova norma armonizzata EN 50626-2:2023 relativa alle prescrizioni per i tubi a parete solida, per i raccordi e per il sistema in uso per applicazioni speciali.
Ancora sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 della Commissione3: EN 60947-8:2003 come modificata dalle norme EN 60947-8:2003/A1:2006 e EN 60947-8:2003/A1:2012 per apparecchiature a bassa tensione; e EN 61386-24:2010 per i sistemi di tubi interrati. Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN IEC 60947-8:2023 e EN 50626-1:2023.
Inoltre, sempre sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno modificato le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 della Commissione: EN 60670-21:2007 relativa a prescrizioni particolari per scatole e involucri con dispositivi di sospensione; EN 60670-23:2008 relativa a prescrizioni particolari per scatole e involucri per pavimento; e EN 60670-24:2013 relativa a prescrizioni particolari per involucri di apparecchi di protezione e di altri apparecchi elettrici che dissipano energia. Ciò ha portato all'adozione delle seguenti norme armonizzate modificative: EN 60670-21:2007/A11:2023, EN 60670-23:2008/A11:2023 ed EN 60670-24:2013/A11:2023.
Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme e delle relative modifiche redatte da CEN e Cenelec.
Le seguenti norme armonizzate e le relative modifiche soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE: EN 60670-21:2007 come modificata dalla norma EN 60670-21:2003/A11:2023; EN 60670-23:2008 come modificata dalla norma EN 60670-23:2008/A11:2023; EN 60670-24:2013 come modificata dalla norma EN 60670-24:2013/A11:2023; EN 50626-1:2023; EN 50626-2:2023; ed EN IEC 60947-8:2023. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tali norme e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esaminata la norma armonizzata EN IEC 60947-5-2:2020, la Commissione ha concluso che essa non soddisfa gli obiettivi di sicurezza cui intende riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE, in quanto non prevede criteri chiari, oggettivi e riproducibili. È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma.
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 riporta i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche in detto allegato.
È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 61386-24:2010 ed EN 60947-8:2003, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative, in quanto sono state riviste o modificate, e della norma armonizzata EN IEC 60947-5-2:2020, in quanto non soddisfa gli obiettivi cui intende riferirsi. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2723. L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE che sono ritirate dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno aggiungere tali riferimenti in detto allegato.
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare il proprio materiale elettrico contemplato dalle norme armonizzate EN 61386-24:2010, EN 60947-8:2003 ed EN IEC 60947-5-2:2020 e dalle relative modifiche, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2723.
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 24 ottobre 2025.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen