Decisione (UE) 2024/1259 del Consiglio del 22 aprile 2024 sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito all’adesione della Repubblica del Senegal alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione 96/88/CE del Consiglio1 l’Unione ha concluso la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 («convenzione»), che è entrata in vigore il 1o luglio 1995. La convenzione è stata conclusa per un periodo di tre anni.
A norma dell’articolo 33 della convenzione, il consiglio internazionale dei cereali può prorogare la convenzione per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione la convenzione è stata regolarmente prorogata per periodi successivi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali il 14 giugno 20232, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2025.
Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della convenzione, i governi di tutti gli Stati possono aderirvi alle condizioni che il consiglio internazionale dei cereali ritenga appropriate.
Il 22 dicembre 2023 la Repubblica del Senegal ha formalmente chiesto di aderire alla convenzione. Se la domanda di adesione sarà approvata, la Repubblica del Senegal diventerà membro il 1o maggio 2024.
Il Senegal è un importante produttore di riso e di cereali secondari. Tuttavia non è autosufficiente e non può coprire interamente il consumo interno: deve pertanto importare quantitativi supplementari di diversi cereali.
Se è approvata la sua domanda di aderire alla convenzione e, di conseguenza, è autorizzata la sua partecipazione al consiglio internazionale dei cereali, la Repubblica del Senegal sarà un membro importatore ai sensi dell’articolo 12 della convenzione. Poiché l’Unione è un membro esportatore, l’adesione della Repubblica del Senegal non avrà alcuna conseguenza sul numero di voti assegnati all’Unione ai fini della votazione ai sensi dell’articolo 12 della convenzione. Tuttavia l’adesione della Repubblica del Senegal potrebbe ridurre, a decorrere dall’anno fiscale 2024-2025, il numero di voti assegnati all’Unione in conformità all’articolo 11 della convenzione, che è utilizzato per determinare la quota dei membri.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali e approvare l’adesione della Repubblica del Senegal alla convenzione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali consiste nell’approvare l’adesione della Repubblica del Senegal alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2024 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles