Decisione (UE) 2024/1293 del Consiglio del 29 aprile 2024 che autorizza l’avvio di negoziati su modifiche dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
visto l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada1,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo che modifica l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo»), compresa la sua durata.
Alla luce delle circostanze uniche ed eccezionali che hanno reso necessaria la negoziazione dell’accordo, e in conformità dei trattati, il Consiglio ha ritenuto opportuno che l’Unione eserciti temporaneamente la pertinente competenza concorrente conferitale dai trattati. Tale considerazione si applica altresì alla modifica dell’accordo. Tuttavia, qualsiasi effetto della presente decisione sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo. La competenza esercitata dall’Unione sulla base della presente decisione e dell’accordo, comprese le modifiche da negoziare in virtù della presente decisione, dovrebbe pertanto essere esercitata solo durante il periodo di applicazione dell’accordo. Di conseguenza, la competenza concorrente così esercitata cesserà di essere esercitata dall’Unione non appena l’accordo cesserà di applicarsi. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), successivamente gli Stati membri eserciteranno pertanto nuovamente tale competenza. È opportuno inoltre ricordare che, come sancito dal protocollo n. 25 sull’esercizio della competenza concorrente allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, l’ambito di applicazione dell’esercizio della competenza dell’Unione nell’ambito della presente decisione copre unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e non copre l’intero settore. L’esercizio della competenza dell’Unione mediante la presente decisione lascia impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri in relazione a eventuali negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con qualsiasi altro paese terzo in tale settore.
È opportuno nominare la Commissione quale negoziatore.
I negoziati dovrebbero essere condotti dalla Commissione in consultazione con il gruppo «Trasporti terrestri» del Consiglio e conformemente ai rispettivi ruoli delle istituzioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE e all’articolo 218 TFUE, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati su modifiche dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo»), anche per quanto riguarda la durata dell’accordo.
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio contenute nell’addendum della presente decisione. Tali direttive di negoziato possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto ove appropriato in base all’andamento dei negoziati.
Art. 2
1. L’esercizio della competenza dell’Unione ai sensi della presente decisione e dell’accordo, comprese le modifiche da apportare allo stesso, è limitato al periodo di applicazione dell’accordo. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, dopo la fine di tale periodo di applicazione l’Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, TFUE.
2. L’esercizio della competenza dell’Unione a norma della presente decisione lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla negoziazione in corso o futura, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali relativi al trasporto di merci su strada con qualsiasi altro paese terzo, e con l’Ucraina in relazione al periodo in cui l’accordo non è più applicabile.
3. Fatti salvi l’articolo 2 della decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio2 e l’articolo 2 della decisione (UE) 2022/2435 del Consiglio3, l’esercizio della competenza dell’Unione di cui al paragrafo 1 riguarda unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dalle direttive di negoziato e la presente decisione lascia impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto di merci su strada per quanto riguarda elementi diversi da quelli disciplinati dalla presente decisione e dalle direttive di negoziato.
Art. 3
La Commissione è nominata negoziatore dell’Unione.
Art. 4
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Trasporti terrestri» del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale previsto dall’articolo 218, paragrafo 4, TFUE.
Art. 5
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 29 aprile 2024 Per il Consiglio Il presidente D. Clarinval