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Decisione (PESC) 2024/1484 del Consiglio del 27 maggio 2024 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 4 marzo 2022 il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che blocca l’accesso a Facebook e Twitter, attualmente denominato X, e impone pene detentive a coloro che si ritiene diffondano informazioni false sulla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Tale legge ha portato alla detenzione di numerose persone che hanno protestato contro la guerra della Russia di aggressione nei confronti dell’Ucraina o hanno diffuso informazioni al riguardo.

Il 17 aprile 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha dichiarato che l’Unione condanna con fermezza la condanna a 25 anni di carcere di Vladimir Kara-Murza, politico dell’opposizione, attivista per la democrazia e acceso critico del Cremlino, sulla base di accuse di matrice politica. L’alto rappresentante ha dichiarato che il «processo» non ha rispettato le norme internazionali relative a una causa esaminata equamente e pubblicamente davanti a un tribunale competente, imparziale e indipendente e che la decisione del tribunale dimostra ancora una volta chiaramente come la magistratura sia utilizzata impropriamente a fini politici per esercitare pressioni su attivisti, difensori dei diritti umani e qualsiasi voce contraria alla guerra illegale di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Il 29 ottobre 2023 l’alto rappresentante ha dichiarato che l’Unione rende omaggio alle vittime della repressione politica in Russia e ha chiesto il rilascio immediato e senza condizioni di tutti i prigionieri politici, tra cui Yuri Dmitriev, Vladimir Kara-Murza, Ilya Yashin, Alexei Gorinov e Ivan Safronov. Ha inoltre espresso preoccupazione per le segnalazioni di maltrattamenti, vessazioni e torture fisiche e psicologiche da parte delle autorità penitenziarie russe e per le crescenti vessazioni nei confronti degli avvocati per i diritti umani in Russia.

Il 30 novembre 2023 la Corte suprema russa ha dichiarato illegale quello che ha chiamato il «movimento pubblico internazionale LGBT» in quanto «estremista» e ne ha vietato l’attività sul territorio russo. Il 1o dicembre 2023, l’alto rappresentante ha dichiarato che l’Unione condanna con fermezza tale decisione, e che tale decisione mira a perseguire ulteriormente la comunità LGBTIQ in Russia e a soffocare la società civile e coloro che difendono coraggiosamente i diritti umani.

Il 19 febbraio 2024 l’alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui esprime indignazione per la morte del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny e dichiara che la responsabilità ultima della sua morte ricade sul presidente Putin e sulle autorità russe. L’alto rappresentante ha esortato la Russia a permettere un’indagine internazionale indipendente e trasparente sulle circostanze della morte di Alexei Navalny e ha affermato che si tratta di un ulteriore segnale dell’accelerazione della repressione sistematica in Russia.

Il 27 febbraio 2024 l’alto rappresentante ha dichiarato che l’Unione è sgomenta per la condanna di Oleg Orlov, un importante difensore dei diritti umani e copresidente della nota organizzazione per i diritti umani Memorial, a due anni e mezzo di carcere sulla base di accuse di matrice politica. L’alto rappresentante ha invitato le autorità russe a rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutti i prigionieri politici e ad abbandonare la loro legislazione oppressiva utilizzata per reprimere la società civile e le voci indipendenti, e ha dichiarato che l’Unione è solidale con tutti i cittadini russi che hanno fatto sentire la loro voce e hanno criticato la guerra condotta dalla Russia e che sono stati arrestati, perseguiti o detenuti per questo motivo.

Nelle conclusioni del 22 marzo 2024, il Consiglio europeo ha chiesto, tra l’altro, il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici in Russia e la fine della persecuzione dell’opposizione politica. Ha inoltre invitato a portare avanti i lavori in sede di Consiglio per istituire un nuovo regime di sanzioni in considerazione della situazione in Russia.

In considerazione del deterioramento e della gravità della situazione in Russia, è opportuno imporre misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani, della repressione della società civile e dell’opposizione democratica e che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Russia, nonché nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati. Il Consiglio ritiene pertanto che 19 persone fisiche e una persona giuridica debbano essere aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato della presente decisione.

È inoltre opportuno introdurre restrizioni per l’esportazione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, nonché per i prodotti destinati principalmente a essere usati per il controllo o l’intercettazione della sicurezza delle informazioni delle telecomunicazioni.

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche che:

  1. a) sono responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o di atti di repressione della società civile e dell’opposizione democratica ovvero le cui attività altrimenti compromettono gravemente la democrazia o lo Stato di diritto in Russia;

  2. b) forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per gli atti di cui alla lettera a), o che sono altrimenti coinvolti in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli;

  3. c) sono associate alle persone fisiche di cui alla lettera a) o b),

quali figuranti nell’allegato.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

  1. a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

  2. b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;

  3. c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

  4. d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede un’esenzione ai sensi del paragrafo 3 o 4.

6. Gli Stati membri possono concedere esenzioni dalle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive, incluso il sostegno allo Stato di diritto, alla democrazia e ai diritti umani in Russia.

7. Gli Stati membri possono anche concedere esenzioni dalle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.

8. Lo Stato membro che intenda concedere le esenzioni di cui al paragrafo 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. L’esenzione si considera concessa a meno che, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica dell’esenzione proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere l’esenzione proposta.

9. Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6, 7 e 8, l’ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini per i quali è rilasciata alla persona interessata.

Art. 2

1.

Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che:

  1. a) sono responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o di atti di repressione della società civile e dell’opposizione democratica ovvero le cui attività altrimenti compromettono gravemente la democrazia o lo Stato di diritto in Russia;

  2. b) forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per gli atti di cui alla lettera a), o che sono altrimenti coinvolti in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli;

  3. c) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a) o b)

quali figuranti nell’allegato.

2. Non sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.

3.

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

  1. a) necessari per soddisfare bisogni fondamentali delle persone elencate nell’allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

  2. b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

  3. c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

  4. d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno 2 settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica; o

  5. e) pagabili su o da un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.

4.

In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

  2. b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

  3. c) la decisione non va a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato; e

  4. d) il riconoscimento della decisione non è contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro 2 settimane dal rilascio.

5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che figuri nell’allegato effettui un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.

Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

  1. a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

  2. b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; oppure

  3. c) pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

7. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.

8. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di talune risorse economiche congelate, dopo aver accertato che ciò è necessario per:

  1. a) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

  2. b) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell’Unione, tra la Russia e l’Unione e tra l’Ucraina e l’Unione e per i servizi dei centri di dati nell’Unione; o

  3. c) la vendita e il trasferimento, entro il 28 agosto 2024, o entro sei mesi dalla data di inserimento nell’allegato, se posteriore, dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo elencati nell’allegato e dopo aver stabilito che i proventi di tale vendita e trasferimento rimangono congelati.

9. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, tale autorizzazione si considera rilasciata.

10. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo, entro 4 settimane, dal rilascio.

Art. 3

1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), decide di stabilire e modificare l’elenco riportato nell’allegato.

2. Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati, direttamente, se l’indirizzo è noto [e se tale comunicazione può essere effettuata], o mediante la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessati.

Art. 4

1. L’allegato riporta i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1.

2. Nell’allegato figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero del passaporto e della carta d’identità, genere, indirizzo, se noto, funzione o professione. Per quanto riguarda le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere: denominazioni, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede di attività.

Art. 5

1. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

  1. a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato;

  2. b) per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell’allegato.

2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche che figurano nell’allegato e a condanne penali o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.

3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio1, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

Art. 6

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Russia, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, sia esso originario o meno dei loro territori.

2. È inoltre vietato:

  1. a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali prodotti;

  2. b) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione del materiale destinato esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Russia, né alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi o di finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a tale materiale.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione del materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, e il finanziamento e l’assistenza finanziaria e tecnica associati, quando tale materiale è destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU o dell’Unione o a operazioni di gestione delle crisi dell’ONU e dell’Unione o di organizzazioni regionali e subregionali.

5. L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

Art. 7

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, di materiale, tecnologie o software destinati principalmente a essere usati per il controllo o l’intercettazione, da parte o per conto delle autorità russe, di Internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet di qualsiasi tipo, nonché la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica per l’installazione, il funzionamento o l’aggiornamento di tale materiale, tali tecnologie o tali software da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.

2.

In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale, tecnologie o software, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet di qualsiasi tipo, nonché la relativa prestazione di assistenza finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 1, se hanno fondati motivi per ritenere che il materiale, la tecnologia o il software siano destinati a fini di repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie della Russia, o di qualsiasi persona fisica o giuridica o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro 4 settimane dal rilascio.

3.

In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi di cui al detto paragrafo, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

  1. a) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

  2. b) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell’Unione, tra la Russia e l’Unione e tra l’Ucraina e l’Unione e per i servizi dei centri di dati nell’Unione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro quattro settimane dall’autorizzazione.

4. L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

Art. 8

1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

  1. a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell’allegato;

  2. b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a).

2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere di dimostrare che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma della presente decisione.

Art. 9

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione dei divieti di cui alla presente decisione.

Art. 10

Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Art. 11

La presente decisione si applica fino al 28 maggio 2027.

La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafo 7, per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.