Decisione (UE) 2024/1639 del Consiglio del 30 maggio 2024 riguardante la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
A norma dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio1, in circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'Unione deve concludere un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il 18 novembre 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Serbia per un accordo relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia («accordo»).
I negoziati si sono conclusi positivamente.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio2; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
È opportuno firmare l'accordo ed è opportuno approvare, a nome dell'Unione, l'acclusa dichiarazione relativa all'Islanda, al Regno di Norvegia, alla Confederazione svizzera e al Principato del Liechtenstein.
In conformità dei trattati, è opportuno che la Commissione assicuri la firma dell’accordo, con riserva della sua conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia («accordo»), con riserva della sua conclusione3.
Art. 2
La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell'Unione.
Art. 3
La Commissione assicura la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2024 Per il Consiglio Il presidente T. Van der Straeten