Decisione (UE) 2024/1708 del Consiglio del 30 maggio 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di una raccomandazione che fornisca ulteriori orientamenti per l’attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale di tale accordo relativi all’interpretazione dell’articolo SSC.11 di tale protocollo sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 48, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra1 («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») è stato concluso dall’Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio2 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021.
A norma dell’articolo 778, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i protocolli e gli allegati di tale accordo costituiscono parte integrante dello stesso. Ai sensi dell’articolo 783, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dalla data di applicazione provvisoria di tale accordo i riferimenti alla data di entrata in vigore dello stesso sono da considerarsi come riferimenti alla data a decorrere dalla quale l’accordo è applicato in via provvisoria.
L’articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera p), di tale accordo («comitato specializzato») il potere di adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da tale accordo. A norma dell’allegato SSC-7, articolo SSCI.74, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («protocollo»), il comitato specializzato può adottare ulteriori orientamenti per l’attuazione del protocollo e del relativo allegato SSC-7. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le raccomandazioni adottate dal comitato specializzato non sono vincolanti.
L’articolo SSC.11, paragrafo 1, del protocollo, che prevede una deroga alla regola generale di cui all’articolo SSC.10, paragrafo 3, lettera a), del protocollo, mirano in particolare a evitare ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle istituzioni di sicurezza sociale possibili complicazioni amministrative derivanti dall’applicazione della regola generale di cui all’articolo SSC.10, paragrafo 3, lettera a), del protocollo quando è di breve durata il periodo di occupazione in uno Stato diverso da quello in cui l’impresa che invia il lavoratore ha la propria sede legale o il proprio domicilio o da quello in cui il lavoratore autonomo esercita abitualmente la sua attività.
Al fine di garantire la certezza del diritto e la parità di condizioni per i lavoratori e i datori di lavoro stabiliti in uno Stato membro o nel Regno Unito, è importante che le condizioni alle quali si applica tale deroga siano comprese in modo uniforme. È pertanto utile che il comitato specializzato adotti ulteriori orientamenti in merito all’articolo SSC.11.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per quanto riguarda l’adozione di una raccomandazione di tale comitato che fornisca ulteriori orientamenti sull’articolo SSC.11 del protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato figura nel progetto di raccomandazione del comitato specializzato accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2024 Per il Consiglio Il presidente T. Van der Straeten