Decisione (UE) 2024/1751 del Consiglio del 13 giugno 2024 che proroga il mandato dei procuratori europei della Procura europea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)1, in particolare l’articolo 16,
L’EPPO è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939.
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 prevede che l’EPPO debba essere indipendente, che i procuratori europei dell’EPPO debbano agire nell’interesse dell’Unione nel suo complesso, come definito per legge, e non debbano sollecitare né accettare istruzioni da persone esterne all’EPPO, Stati membri dell’Unione europea, istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione nell’esercizio delle loro funzioni nel quadro del regolamento (UE) 2017/1939 e che gli Stati membri dell’Unione europea, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione debbano rispettare l’indipendenza dell’EPPO e non debbano cercare di influenzarla nell’assolvimento dei suoi compiti.
A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, deve selezionare e nominare i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni. Alla fine del periodo di sei anni il Consiglio può decidere di prorogare il mandato per un massimo di tre anni. L’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 prevede che ogni 3 anni si debba procedere a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei.
Con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio2, il Consiglio ha nominato 14 procuratori europei per un periodo non rinnovabile di 6 anni. I mandati di tali procuratori europei scadranno il 28 luglio 2026. Sono procuratori europei dei seguenti Stati membri partecipanti: Belgio, Bulgaria, Cechia, Germania, Estonia, Francia, Croazia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia.
Al fine di assicurare la continuità del funzionamento del collegio dell’EPPO, che è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro partecipante, e nel contempo garantire il rinnovo scaglionato dei procuratori europei per un terzo ogni tre anni e preservare l’indipendenza dell’EPPO e dei procuratori europei, è opportuno prorogare i mandati di sette procuratori europei in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 fino al 30 giugno 2029, tenendo conto della loro disponibilità a rimanere in carica fino a tale data.
Il 29 febbraio 2024 il Consiglio ha consultato al riguardo i 14 procuratori europei i cui mandati scadranno il 28 luglio 2026. Tutti e 14 hanno espresso la loro disponibilità a rimanere in carica fino al 30 giugno 2029. Per determinare i sette procuratori europei i cui mandati devono essere prorogati, si è tenuta un’estrazione a sorte il 12 aprile 2024. Sono stati estratti i procuratori europei dei seguenti Stati membri: Germania, Estonia, Croazia, Lettonia, Lussemburgo, Romania e Finlandia.
È pertanto opportuno prorogare i mandati dei procuratori europei della Germania, Estonia, Croazia, Lettonia, Lussemburgo, Romania e Finlandia fino al 30 giugno 2029,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I mandati dei seguenti procuratori europei dell’EPPO sono prorogati fino al 30 giugno 2029:
sig. Andrés RITTER3
sig.ra Kristel SIITAM NYIRI4
sig.ra Tamara LAPTOŠ5
sig. Gatis DONIKS6
sig. Gabriel SEIXAS7
sig. Cătălin-Laurențiu BORCOMAN8
sig. Harri Tapio TIESMAA9
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 13 giugno 2024 Per il Consiglio Il presidente N. de Moor