Decisione (UE) 2024/1764 del Consiglio del 13 giugno 2024 che autorizza la Commissione a partecipare, a nome dell’Unione europea, ai negoziati relativi a un protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo
Testo vigente
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafi 1 e 2, l’articolo 83, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
L’Unione ha firmato la convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo («convenzione») il 2 aprile 2009. La convenzione era stata firmata da 25 Stati membri, 23 dei quali l’hanno ratificata.
Il 23 novembre 2023 il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha adottato il mandato del Comitato di esperti sul recupero dei proventi di reato («mandato»). Il Comitato di esperti sul recupero dei proventi di reato è incaricato di elaborare, sotto l’autorità del Comitato dei ministri e del Comitato europeo per i problemi criminali, un protocollo addizionale che integri la convenzione («protocollo addizionale»). Tali lavori sono iniziati il 29 maggio 2024 e si prevede di concluderli entro la fine del 2025.
In base al mandato, il protocollo addizionale è destinato a contemplare disposizioni volte a rafforzare la certezza e la coerenza della ripartizione dei beni confiscati tra gli Stati aderenti nei casi transnazionali, disposizioni volte a garantire una gestione efficiente ed efficace dei beni sequestrati, confiscati e rimpatriati, anche per quanto riguarda l’esecuzione delle decisioni di confisca, disposizioni volte ad agevolare l’introduzione di procedure di confisca non basata sulla condanna e di confisca estesa in ambito penale, anche per quanto riguarda l’esecuzione delle richieste e la cooperazione in materia nei casi transnazionali e qualsiasi altra questione che il Comitato di esperti sul recupero dei proventi di reato ritiene importante per rafforzare la cooperazione tra le parti in materia di recupero dei beni.
L’Unione ha già adottato norme comuni che si sovrappongono in larga misura a taluni elementi presi in esame per il contenuto del protocollo addizionale. Tali norme comuni comprendono in particolare il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio2 che ha sostituito la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3. Inoltre, le decisioni quadro 2003/577/GAI4 e 2006/783/GAI 55 del Consiglio rimangono applicabili alle relazioni tra taluni Stati membri. Tali norme comuni del diritto dell’Unione potrebbero comportare che aspetti specifici del protocollo addizionale condizionino o modifichino la portata del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Per proteggere l’integrità del diritto dell’Unione e assicurare coerenza tra le norme di diritto internazionale e quelle del diritto dell’Unione, è necessario che la Commissione partecipi ai negoziati relativi al protocollo addizionale con riguardo a materie di competenza dell’Unione, quali definite dai trattati e in relazione alle quali l’Unione ha adottato norme o prevede di adottarne nel prossimo futuro.
La presente decisione fa salva la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri, quale definita dai trattati, la partecipazione degli Stati membri ai negoziati per le questioni che non rientrano nel mandato conferito alla Commissione o qualsiasi eventuale decisione successiva relativa alla conclusione del protocollo addizionale.
Le direttive di negoziato riportate nell’addendum della presente decisione sono destinate alla Commissione e possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto, se del caso, in base all’andamento dei negoziati.
In considerazione del fatto che tutti gli Stati membri sono anche membri del Consiglio d’Europa, gli Stati membri che partecipano ai negoziati relativi al protocollo addizionale dovrebbero, in virtù del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, nel pieno rispetto reciproco, sostenere il negoziatore dell’Unione nell’adempimento dei compiti che derivano dai trattati. Conformemente al principio di leale cooperazione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente durante il processo negoziale, anche tramite contatti regolari con gli esperti degli Stati membri e i loro rappresentanti a Strasburgo.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Lussemburgo, il 13 giugno 2024 Per il Consiglio Il presidente N. de Moor