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Decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo del 24 giugno 2024 recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo C/2024/4279

Testo vigente

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo1,

visto l’articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,

Conformemente all’articolo 69, paragrafo 2, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo2 (in appresso: le «misure di attuazione»), l’importo mensile massimo delle spese rimborsabili per i collaboratori che prestano assistenza parlamentare di cui all’articolo 29, paragrafo 4, delle misure di attuazione deve, se del caso, essere indicizzato ogni anno dall’Ufficio di presidenza sulla base dell’indice comune definito da Eurostat per misurare la variazione del costo della vita dei funzionari dell’UE («indice comune») in applicazione dell’articolo 65 e a norma dell’allegato XI dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio3 («statuto dei funzionari»). L’indicizzazione è generalmente decisa dall’Ufficio di presidenza in dicembre e si applica con effetto retroattivo a decorrere dal mese di luglio dell’anno corrispondente. Tuttavia, a causa dell’inflazione straordinaria registrata negli ultimi anni, è necessaria un’attualizzazione intermedia.

Conformemente alle suddette disposizioni dello statuto dei funzionari, la soglia specifica per attivare un’attualizzazione intermedia delle retribuzioni dei funzionari dell’UE è un aumento dell’inflazione pari o superiore al 3,0 % per il semestre dal 1o luglio al 1o gennaio. Per il periodo dal 1o luglio 2023 al 1o gennaio 2024 l’indice comune definito da Eurostat è fissato a 103,0 (+ 3,0 %). Poiché tale variazione raggiunge la soglia del 3 %, è necessaria un’attualizzazione intermedia generale delle retribuzioni nominali dei funzionari dell’UE a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Tale attualizzazione riguarda anche le retribuzioni degli assistenti parlamentari accreditati (APA) dei deputati, che rientrano nello statuto dei funzionari. Poiché le retribuzioni degli APA sono pagate a titolo della dotazione dei deputati per le spese di assistenza parlamentare, è necessario aggiornare di conseguenza tale dotazione.

A tale riguardo, la Commissione ha fissato il tasso di adeguamento per il periodo gennaio-giugno 2024 a + 3,0 %. Pertanto, l’importo mensile massimo rimborsabile in relazione alle spese di assistenza parlamentare dovrebbe essere aumentato e portato a 29557 EUR a decorrere dal 1o gennaio 2024 e le misure di attuazione dovrebbero essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

All'articolo 29 delle misure di attuazione, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L’importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all’articolo 30 è fissato a 29557 EUR con effetto dal 1o gennaio 2024.»;

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.