diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2164 della Commissione dell’11 luglio 2024 sui requisiti minimi relativi ai dati dei veicoli noleggiati da inserire nei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada [notificata con il numero C(2024) 4665] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada1, in particolare l’articolo 3 bis, paragrafo 8,

dopo aver consultato il comitato di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1, della direttiva 2006/1/CE,

A norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/1/CE, i dati relativi ai veicoli noleggiati senza conducente utilizzati da imprese che effettuano trasporti di merci su strada per conto terzi devono essere iscritti nel registro elettronico nazionale di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio2 («registri elettronici nazionali»).

A norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 3, della direttiva 2006/1/CE, gli Stati membri devono utilizzare il registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) per lo scambio di informazioni sui veicoli noleggiati senza conducente. Per consentire uno scambio di informazioni senza intoppi, devono essere stabiliti requisiti minimi relativi ai dati da introdurre nel registro elettronico nazionale.

La decisione 2009/992/UE della Commissione3 ha stabilito i requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Per agevolare l’interconnessione dei registri nazionali anche per quanto riguarda i dati relativi ai veicoli noleggiati senza conducente, è opportuno inserire nei registri elettronici nazionali dati supplementari relativi ai veicoli noleggiati senza conducente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I requisiti minimi per i dati relativi ai veicoli noleggiati senza conducente da inserire nei registri elettronici nazionali sono i seguenti:

CategoriaElementoDescrizione ulteriore del campo datiLunghezza
AutorizzazioneNumero di immatricolazione del veicoloCampo alfanumerico a contenuto libero1-15
Paese di immatricolazione del veicoloCodice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere2

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2024 Per la Commissione Adina-Ioana Vălean Membro della Commissione