Decisione di esecuzione (UE) 2024/1974 della Commissione del 12 luglio 2024 che istituisce il quadro per l’attribuzione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito nel contesto della strategia di finanziamento diversificata
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/20121, in particolare l’articolo 220 bis, paragrafo 2,
Il regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha introdotto nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 la strategia di finanziamento diversificata come metodo di finanziamento unico per l’esecuzione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito effettuate dalla Commissione. Tranne in casi debitamente giustificati, la strategia di finanziamento diversificata si applica ai programmi di assistenza finanziaria per i quali gli atti di base sono entrati in vigore il 9 novembre 2022 o in data successiva.
La Commissione dovrebbe stabilire le disposizioni necessarie per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata. L’applicazione della strategia di finanziamento diversificata richiede l’adozione di una serie di norme per determinare l’attribuzione dei costi corrispondenti ai programmi pertinenti di assistenza finanziaria garantendo che tutti i costi sostenuti dall’Unione in relazione all’assistenza finanziaria siano a carico del beneficiario dei proventi dell’assunzione del prestito.
La metodologia per l’attribuzione dei costi collegati all’attuazione della strategia di finanziamento diversificata nel contesto di NextGenerationEU è stata stabilita [per la prima volta] dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione3. La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2545 della Commissione4 ha esteso tali disposizioni a tutte le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito effettuate nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata a norma dell’articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 mediante adeguamenti mirati della metodologia di ripartizione dei costi.
L’obbligo di coprire i costi relativi all’assistenza finanziaria dovrebbe rimanere a carico dei beneficiari della stessa, conformemente all’articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e in linea con i principi di bilancio della sana gestione finanziaria e del pareggio. Tutti i costi dovrebbero essere addebitati ai beneficiari sulla base di un’unica metodologia di ripartizione dei costi che garantisca una ripartizione dei costi trasparente e proporzionata.
La metodologia di ripartizione dei costi dovrebbe garantire che non vi siano sovvenzioni incrociate dei costi a carico di una categoria di beneficiari e a favore di un’altra. Da un lato, i costi dei prestiti dovrebbero essere imputati interamente ai beneficiari di tali prestiti e, dall’altro, se del caso, i costi dei prestiti non rimborsabili dovrebbero essere imputati al bilancio generale dell’Unione, sulla base dei costi effettivi sostenuti per la raccolta e l’erogazione della corrispondente quota degli importi ai diversi beneficiari. La metodologia dovrebbe coprire tutti i costi sostenuti dall’Unione per le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito, inclusi tutti i costi amministrativi, e dovrebbe garantire che per ciascuna erogazione siano calcolate le diverse categorie di costi.
Per garantire un trattamento equo e paritario tra i beneficiari, è opportuno attuare una metodologia comune e unificata per i costi, applicabile a tutti i tipi di erogazione, vale a dire quelle a carico del bilancio generale dell’Unione e quelle rimborsate dai beneficiari. I costi dovrebbero essere imputati ai beneficiari sulla base della quota degli importi ricevuti.
Tale metodologia di ripartizione dei costi dovrebbe distinguere tre categorie di costi: i costi di finanziamento, i costi di gestione della liquidità e i costi amministrativi. I costi di finanziamento derivano dal tasso di interesse e dagli altri oneri che la Commissione deve pagare per i diversi strumenti emessi per finanziare le erogazioni in questione. I costi di gestione della liquidità sono i costi sostenuti per gli importi emessi e detenuti temporaneamente su conti di liquidità a titolo di riserve per far fronte ai pagamenti successivi. Tali spese generali operative continue costituiscono una caratteristica essenziale della strategia di finanziamento diversificata e dovrebbero essere ripartite equamente tra tutti i beneficiari. La terza categoria di costi è costituita dai costi amministrativi per il mantenimento della capacità tecnica e operativa per attuare una strategia di finanziamento diversificata e che derivano direttamente dall’attuazione della strategia di finanziamento diversificata.
Se i programmi di assistenza finanziaria sostenuti tramite la strategia di finanziamento diversificata hanno una durata e una struttura diverse rispetto a NextGenerationEU e ai prestiti concessi a norma del regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio5, è opportuno consentire una maggiore flessibilità modificando la metodologia di ripartizione dei costi. La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2545 prevede che l’adeguatezza della metodologia di determinazione dei costi di NextGenerationEU debba essere riesaminata in caso di adozione di nuovi programmi di assistenza finanziaria aventi durata e struttura diverse.
Per garantire la flessibilità auspicata, la metodologia di ripartizione dei costi dovrebbe includere il concetto di comparti di programma per organizzare e monitorare la ripartizione delle erogazioni e i relativi strumenti di finanziamento per programma. Ciò consentirebbe di abbinare gli strumenti di finanziamento alle caratteristiche finanziarie specifiche dei programmi e consentirebbe una gestione mirata delle passività attraverso una scelta calibrata delle scadenze. L’introduzione di comparti di programma eviterebbe sovvenzioni incrociate di costi tra un programma e l’altro.
Ciò dovrebbe inoltre essere in linea con il quadro del sistema di governance istituito dalla decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825 della Commissione6, che prevede che l’attribuzione degli strumenti di finanziamento tra i programmi sia determinata tenendo conto dei rispettivi obiettivi di scadenza e dei vincoli specifici dei diversi programmi.
L’obiettivo di scadenza media e gli importi provvisori delle operazioni di finanziamento dovrebbero essere indicati per programma tramite decisioni sui piani di finanziamento adottate a norma dell’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825. Entro i limiti generali fissati dalla decisione annuale di assunzione di prestiti, gli obiettivi fissati per programma forniscono un orientamento non vincolante sui livelli da raggiungere alla fine del periodo di finanziamento, ipotizzando che il fabbisogno di finanziamento rimanga invariato. Durante il periodo in cui è costituito un comparto di programma o un comparto temporale, la scadenza media ponderata degli strumenti di finanziamento per programma potrebbe differire dall’obiettivo di fine periodo. La Commissione dovrebbe assegnare gli strumenti di finanziamento ai diversi comparti nei pertinenti semestri, tenendo conto delle restanti operazioni di assunzione di prestiti previste per il resto del periodo di finanziamento. Nel farlo, la Commissione dovrebbe adoperarsi al massimo per garantire il conseguimento equo dei diversi obiettivi di maturità media per ciascun programma di assistenza finanziaria che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e del sostegno non rimborsabile a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio7 per l’intero periodo di finanziamento. Nell’eseguire le operazioni di assunzione di prestiti, la Commissione dovrebbe dare priorità al conseguimento delle condizioni più vantaggiose e considerare come obiettivo secondario il conseguimento equo dei rispettivi obiettivi di scadenza media in tutti i comparti di programma a livello dell’attribuzione. La Commissione dovrebbe aggiornare e monitorare periodicamente il conseguimento di tali obiettivi.
È opportuno creare un comparto di programma all’entrata in vigore di qualsiasi nuovo programma di assistenza finanziaria da finanziare mediante operazioni attuate nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata. I comparti di programma dovrebbero essere dedicati a un unico beneficiario o a più beneficiari, a seconda che l’atto di base di un programma ammetta uno solo o più beneficiari dell’assistenza finanziaria.
Per i programmi che ammettono la concessione di assistenza finanziaria a più di un beneficiario, le erogazioni e i relativi strumenti di finanziamento nell’ambito del comparto di programma dedicato dovrebbero essere ulteriormente suddivisi in comparti temporali per garantire che i costi di finanziamento imputati all’erogazione di tale beneficiario siano strettamente legati ai tassi di mercato prevalenti al momento dell’erogazione. I costi di finanziamento sono stabilizzati alla chiusura del comparto temporale.
Non è necessario che un comparto di programma relativo a un programma di assistenza finanziaria concepito per un singolo beneficiario sia suddiviso in comparti temporali, dato che tutti i costi spettano allo stesso beneficiario.
L’aggiunta di comparti di programma a norma della presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione dei costi esistente per nessuno dei programmi ai quali si applica già l’attuale metodologia di ripartizione dei costi. A tal fine, le erogazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della presente decisione, nell’ambito di NextGenerationEU, del regolamento (UE) 2022/2463 e di qualsiasi altro programma CAM già in vigore, nonché gli strumenti di finanziamento già assegnati ai comparti temporali esistenti a norma della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2545, dovrebbero essere raggruppati in un comparto di programmi pregressi dotato di comparti temporali. Tale comparto di programmi pregressi dovrebbe comprendere tutti i comparti temporali già istituiti per il finanziamento di tali programmi e per le eventuali erogazioni future e i relativi strumenti di finanziamento legati a tali programmi. Ciò garantirà che l’attribuzione dei costi sostenuti dalla Commissione sulla base della metodologia di ripartizione esistente non sia influenzata dal nuovo approccio.
Il calcolo dei costi di finanziamento dovuti alle operazioni di assunzione di prestiti dovrebbe essere basato sui costi derivanti da tutte le operazioni di assunzione di prestiti all’interno di un comparto di programma e, nel caso di un programma con più beneficiari, all’interno di qualsiasi comparto temporale corrispondente. Quando sono attribuiti ai beneficiari di uno stesso comparto, i costi dovrebbero essere addebitati in egual misura ai beneficiari dei prestiti o, nel caso delle entrate con destinazione specifica esterne di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio8, al bilancio generale dell’Unione. Questo metodo, che prevede di determinare i costi su tutta la durata di un programma o di un comparto temporale, evita l’arbitrarietà del «point-in-time» che caratterizza il metodo tradizionale back-to-back, nel quale i costi per un particolare beneficiario riflettono le condizioni ottenibili nel giorno specifico in cui ha luogo il prestito.
Un comparto di programma dovrebbe rimanere in corso durante l’intero periodo in cui sono effettuate erogazioni per un programma specifico. All’interno di un comparto di programma con più beneficiari, dovrebbe rimanere in corso un solo comparto temporale alla volta. Una volta istituiti, i comparti temporali dovrebbero di norma avere durata semestrale con inizio il 1o gennaio e il 1o luglio. Per il comparto di programmi pregressi, il primo comparto temporale dovrebbe coprire il periodo compreso tra il 1o giugno 2021 e il 31 dicembre 2021, in modo da rispecchiare il calendario per l’avvio delle operazioni di finanziamento di NextGenerationEU. Come regola generale, il primo comparto temporale di un dato programma dovrebbe essere creato nel periodo in cui viene effettuata la prima erogazione. Ciascun comparto temporale o comparto di programma dovrebbe rimanere in corso fino a quando l’importo dei finanziamenti a lungo termine ad esso assegnati non corrisponda all’importo delle erogazioni. Tuttavia, qualora non vi sia una tale corrispondenza alla fine del semestre, un comparto temporale dovrebbe rimanere in corso fino a quando l’importo delle erogazioni e l’importo dei finanziamenti a lungo termine coincidono. In tal caso, dovrebbe essere possibile continuare temporaneamente ad assegnare erogazioni al comparto temporale in corso, attribuendo contemporaneamente strumenti di finanziamento al comparto temporale successivo.
Sebbene, a causa di differenze nelle condizioni di finanziamento che sfuggono al controllo della Commissione, i costi di finanziamento possano variare durante il periodo in cui è in corso un comparto di programma o, se del caso, un comparto temporale, la Commissione dovrebbe gestire le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito in modo tale da garantire che ciascun comparto di programma e, se del caso, comparto temporale raggiungano il rispettivo obiettivo di maturità in misura comparabile, dando sempre priorità al conseguimento delle condizioni più vantaggiose tra i vari programmi.
La strategia di finanziamento della Commissione consente una migliore gestione del rischio di tasso di interesse e di altri rischi finanziari. Anche se si prevede che i tassi di interesse addebitati ai beneficiari del prestito rimangano stabili, potrebbero essere necessari ricalcoli periodici e marginali dei tassi quando si renda necessario sostituire gli strumenti di finanziamento a lungo termine in scadenza. Se necessario, la Commissione svilupperà la propria capacità di utilizzare gli strumenti derivati, quali gli swap, per gestire l’eventuale rischio di tasso di interesse residuo e offrire al beneficiario l’opzione di prestiti a tasso fisso. È opportuno che i costi di questo strumento a tasso fisso siano interamente e unicamente a carico del beneficiario che esercita tale opzione.
Gli importi delle erogazioni effettuate in un comparto di programma o, se del caso, in un comparto temporale, dovrebbero essere pari all’ammontare degli strumenti di finanziamento a lungo termine attribuiti a tale comparto di programma o temporale. Nella maggior parte dei casi, per i comparti di programmi pluribeneficiari, l’erogazione degli importi raccolti dovrebbe avvenire all’interno dello stesso comparto temporale dell’emissione degli strumenti di finanziamento a lungo termine utilizzati per la raccolta, ed essere attribuita a tale comparto. Tuttavia, ritardi imprevisti nelle erogazioni potrebbero creare situazioni nelle quali gli importi dei finanziamenti a lungo termine siano stati raccolti, ma non sia possibile erogarli come inizialmente programmato. Nell’assegnazione delle erogazioni ai diversi comparti temporali si dovrebbe tenere conto di tale possibilità.
È opportuno prevedere anche la possibilità di anticipare nel comparto temporale precedente il fabbisogno di erogazione che emergerà nella fase iniziale del comparto temporale successivo. Per far fronte a tali situazioni e garantire finanziamenti a condizioni vantaggiose, dovrebbe essere possibile attribuire gli strumenti di finanziamento a lungo termine al comparto temporale successivo.
La capacità di gestire la liquidità delle operazioni di finanziamento tramite l’accesso all’assunzione di prestiti a breve termine e la detenzione di liquidità a fini prudenziali costituiscono una caratteristica centrale ed essenziale della strategia di finanziamento diversificata. Tale gestione della liquidità dovrebbe permettere alla Commissione di soddisfare tutte le necessità di pagamento e di adattare le emissioni alle condizioni di mercato. È opportuno stabilire metodi di calcolo dei costi relativi alla gestione della liquidità di cui agli articoli 6 e 8 della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825. Tali metodi di calcolo dovrebbero comprendere i costi derivanti dall’emissione di strumenti di finanziamento a breve termine, la detenzione temporanea di parte degli importi su un conto di liquidità al fine di garantire la capacità di effettuare tutti i pagamenti su richiesta e la gestione del rischio di tasso di interesse e di altri rischi finanziari. Anche i costi sostenuti in relazione al riacquisto e/o alla detenzione di obbligazioni proprie ai fini della gestione della liquidità dovrebbero essere considerati costi di gestione della liquidità. La presente decisione dovrebbe stabilire una base per calcolare tali costi di liquidità e attribuirli in modo giusto ed equo a tutti i beneficiari pertinenti degli importi nel corso dell’anno in questione.
Le operazioni di gestione della liquidità dovrebbero contribuire a ridurre al minimo i costi di gestione della liquidità che possono insorgere in caso di detenzione di liquidità a fini prudenziali. L’utile sul capitale investito delle disponibilità liquide, derivante da operazioni garantite o non garantite sul mercato monetario, dovrebbe comprendere l’interesse giornaliero relativo a ciascuna operazione e una commissione di negoziazione potenziale o aggio/disaggio. L’utile sul capitale investito di tali operazioni dovrebbe essere pari alla somma dei costi di emissione e detenzione di tale liquidità e l’eventuale utile sul capitale investito di tale liquidità dovrebbe essere attribuito trimestralmente alle erogazioni in essere su base proporzionale.
Erogazioni più elevate rispetto all’ammontare degli strumenti di finanziamento a lungo termine attribuiti al corrispondente comparto di programma o, se del caso, comparto temporale o il pagamento di interessi possono dare luogo a un disavanzo di liquidità in tale comparto. Erogazioni meno elevate rispetto all’ammontare degli strumenti di finanziamento a lungo termine attribuiti al corrispondente comparto di programma o, se del caso, comparto temporale o l’incasso di rimborsi possono dare luogo a un’eccedenza di liquidità. La compensazione di tali eccedenze o disavanzi di liquidità è un requisito imprescindibile dell’attuazione della strategia di finanziamento diversificata. Tali costi non dovrebbero essere imputati ai rispettivi comparti temporali, bensì isolati e gestiti in quanto spese generali distinte di gestione della liquidità. La presente decisione dovrebbe stabilire un meccanismo per distinguere i costi derivanti dai disavanzi o dalle eccedenze di liquidità, al fine di consentirne l’assorbimento dal programma di finanziamento più ampio sotto forma di costi di gestione della liquidità. È opportuno che la Commissione utilizzi il comparto della gestione della liquidità per pareggiare gli eventuali saldi di liquidità positivi o negativi dei comparti di programma a beneficiario unico o dei comparti temporali pluribeneficiari con l’ammontare totale delle erogazioni.
L’attuazione della strategia di finanziamento diversificata richiede l’acquisizione di nuove capacità, necessarie per ottenere l’accesso più vantaggioso ai mercati dei capitali e per garantire che la relativa infrastruttura continui a funzionare in modo efficace. Ciò comprende i costi necessari per il mantenimento dei conti di liquidità, per l’acquisizione della capacità di gestire le aste per i buoni e le obbligazioni dell’UE e per lo sviluppo di nuove capacità interne di elaborazione dei dati. Tali costi derivanti direttamente dall’attuazione delle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti dovrebbero essere considerati spese generali, distinguendo tra costi connessi all’avviamento e costi connessi al mantenimento dell’infrastruttura di assunzione di prestiti e di pagamento. È opportuno che tali costi siano rilevati come costi del servizio per le spese generali amministrative.
I costi del servizio per le spese generali amministrative riuniscono tutti i costi amministrativi sostenuti direttamente per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata. Tali costi si presenteranno o come costi di avviamento, costituiti da spese una tantum per lo sviluppo di capacità operative, o come costi ricorrenti costituiti da costi inevitabili direttamente imputabili alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito della strategia di finanziamento diversificata e che sono sostenuti nel corso del tempo. Se da un lato i costi ricorrenti sono costi ordinari annuali imputati alle erogazioni effettuate in un determinato anno, dall’altro i costi di avviamento dovrebbero essere imputati come spese una tantum.
I costi relativi all’avviamento e allo sviluppo delle capacità per tali operazioni sono stati sostenuti a partire dal 2021 e sono già stati attribuiti ai beneficiari dei programmi di sostegno finanziario di NextGenerationEU attraverso una voce specifica di spese generali di avviamento. Di conseguenza i beneficiari di altri programmi di assistenza finanziaria che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento (UE. Euratom) 2018/1046 non dovrebbero sostenere i costi relativi a tale precedente sviluppo delle capacità, ma soltanto le spese future connesse alla manutenzione di tale infrastruttura o al suo ulteriore sviluppo. La quota dei costi amministrativi dei programmi di assistenza finanziaria che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, diversi da NextGenerationEU, dovrebbe essere determinata sulla base della quota del programma in termini di importi raccolti attraverso la strategia di finanziamento diversificata durante l’anno in cui sono stati sostenuti i pertinenti costi amministrativi.
I costi amministrativi inclusi nei costi del servizio per le spese generali amministrative dovrebbero essere limitati a un elenco chiuso di costi ammissibili direttamente collegati alla strategia di finanziamento diversificata. Gli oneri contrattuali per l’assunzione di consulenti esterni sono compresi nell’elenco dei costi amministrativi ammissibili a seguito degli accordi raggiunti nel contesto del bilancio annuale per il 2023. L’ampliamento dell’elenco dei costi amministrativi ammissibili è stato comunicato alle autorità degli Stati membri prima dell’adozione della presente decisione. I costi aggregati del servizio per le spese generali amministrative rappresenta una quota molto limitata dei costi aggregati derivanti dalle operazioni della strategia di finanziamento diversificata.
Il processo di fatturazione ex post è concepito per garantire il recupero dei costi nell’anno successivo, proseguendo fino al momento in cui non saranno più generati costi dalle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito e pagamento della strategia di finanziamento diversificata.
In via eccezionale, l’Unione può sostenere i costi degli interessi e i costi amministrativi collegati all’assunzione e all’erogazione di prestiti, ad esempio per i prestiti di assistenza finanziaria concessi all’Ucraina a norma del regolamento (UE) 2022/2463 e del regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio9. A norma del regolamento (UE) 2022/2463, le risorse necessarie saranno fornite tramite contributi degli Stati membri conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, nella misura in cui tali costi non siano coperti con altri mezzi. In tal caso la fatturazione dei costi dovrebbe essere allineata alla fatturazione dei costi relativi alle erogazioni come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 ed essere raggruppata per trimestre dell’anno.
La Commissione dovrebbe emettere un avviso di conferma riguardante ciascuna erogazione, compreso il sostegno a fondo perduto a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2020/2094, il sostegno agli Stati membri che dovrà essere rimborsato a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/2094 e i prestiti a uno Stato membro o a un paese terzo nel contesto dei programmi di assistenza finanziaria ricadenti nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
I prestiti nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata dovrebbero essere eseguiti a condizioni finanziarie armonizzate (profilo di scadenza e piano di rimborso) per ciascuna erogazione appartenente allo stesso programma di assistenza, fatta salva la loro compatibilità con la strategia di finanziamento diversificata. Per il sostegno non rimborsabile, l’avviso di conferma dovrebbe costituire il principale elemento che determina tali condizioni finanziarie per il bilancio generale dell’Unione. L’avviso di conferma determina la richiesta di pagamento dei costi sulla base delle condizioni finanziarie in esso indicate. Tali condizioni dovrebbero comprendere la data di erogazione, l’importo del sostegno finanziario, la data del pagamento dei costi di finanziamento e la data di scadenza. L’avviso di conferma costituisce la base essenziale per la pianificazione di bilancio, i circuiti finanziari e la contabilità del sostegno non rimborsabile per quanto riguarda l’UE.
Gli accordi di prestito dovrebbero fare riferimento alla presente decisione come metodo di calcolo e di imputazione dei costi dei prestiti.
La presente decisione dovrebbe applicarsi a tutte le operazioni di assunzione di prestiti e a tutte le erogazioni nel contesto del programma NextGenerationEU, comprese quelle effettuate prima della sua entrata in vigore,
Data l’urgente necessità, tra le altre priorità politiche, di fornire nel luglio 2024 assistenza finanziaria all’Ucraina nel modo più adeguato e vantaggioso possibile nell’ambito dello strumento per l’Ucraina, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Capo 1. Oggetto, definizioni e disposizioni generali
Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e principio fondamentale
1. La presente decisione stabilisce una metodologia unica e unificata per l’attribuzione dei costi sostenuti a seguito di operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito condotte nel contesto di programmi di assistenza finanziaria nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e nel contesto del sostegno non rimborsabile a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 («programmi soggetti a metodologia di attribuzione dei costi» o «programmi CAM»).
2. L’applicazione della metodologia di attribuzione dei costi si fonda sui principi di correttezza e di parità di trattamento, garantendo che i costi siano ripartiti in base alla quota relativa del sostegno ricevuto.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
(1) «beneficiario»: Stato membro o paese terzo che è contraente di un accordo di prestito nel contesto di un programma CAM, oppure il bilancio generale dell’Unione nel caso del sostegno non rimborsabile a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053;
(2) «erogazione»: il trasferimento di importi ottenuti mediante operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito per finanziare il sostegno rimborsabile o non rimborsabile a un beneficiario;
(3) «strumenti di finanziamento»: obbligazioni, titoli di debito, carta commerciale (commercial paper), buoni dell’UE o qualsiasi altra operazione finanziaria opportuna a breve e/o lungo termine effettuata nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata;
(4) «periodo di vigenza del tasso di interesse»: un periodo di dodici (12) mesi, o altro periodo eventualmente specificato nell’avviso di conferma, a decorrere dalla data dell’erogazione o dalla data del pagamento degli interessi precedente;
(5) «gestione della liquidità»: gestione dei flussi di cassa connessi agli strumenti di finanziamento e alle erogazioni;
(6) «accordo di prestito»: un accordo su un sostegno sotto forma di prestito tra l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, e un beneficiario nel contesto di un programma CAM;
(7) «operazioni di assunzione di prestiti»: le operazioni di cui all’articolo 2, punto 1, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825 della Commissione;
(8) «operazioni di gestione del debito»: le operazioni di cui all’articolo 2, punto 2, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825;
(9) «operazioni di gestione della liquidità»: le operazioni di cui all’articolo 2, punto 3, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825;
(10) «finanziamenti a breve termine»: i finanziamenti di cui all’articolo 2, punto 16, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825;
(11) «finanziamenti a lungo termine»: i finanziamenti di cui all’articolo 2, punto 10, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825;
(12) «programma a beneficiario unico»: un programma CAM il cui atto di base consente l’erogazione di prestiti o sovvenzioni a un beneficiario;
(13) «programma pluribeneficiari»: un programma CAM il cui atto di base consente l’erogazione di prestiti o sovvenzioni a più di un beneficiario;
(14) «programma NextGenerationEU»: un programma finanziato a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094, nella misura in cui attua le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento;
(15) «prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza»: sostegno sotto forma di prestito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio10;
(16) «strumento per l’Ucraina»: lo strumento istituito dal regolamento (UE) 2024/792 per fornire sostegno all’Ucraina per il periodo dal 2024 al 2027;
(17) «AMF +»: lo strumento istituito dal regolamento (UE) 2022/2463 per fornire sostegno all’Ucraina per il 2023.
Art. 3 Tipi di costi
Sono stabilite le categorie di costi indicate in appresso:
a) costi di finanziamento;
b) costi di gestione della liquidità;
c) costi del servizio per le spese generali amministrative.
Capo 2. Costi di finanziamento e costi di gestione della liquidità
Sezione 1. Comparti
Art. 4 Costituzione di comparti di programma e comparti temporali
1. Un comparto di programma riguarda un programma CAM. Esso è istituito a seguito dell’entrata in vigore di ciascun programma CAM.
2. Ciascun comparto di programma relativo a un programma pluribeneficiari comprende anche comparti temporali. Un comparto temporale copre un semestre a partire dal 1o gennaio o dal 1o luglio. Al momento dell’entrata in vigore di un nuovo programma CAM, il primo comparto temporale inizia nel semestre in cui è effettuata la prima erogazione e termina il 30 giugno o il 31 dicembre. In relazione a un dato comparto di programma, è in corso un solo comparto temporale, in qualsiasi momento, ad eccezione della deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della presente decisione.
3. Un comparto temporale rimane in corso fino a quando l’importo delle erogazioni dell’assistenza finanziaria raggiunge l’importo ottenuto dai relativi strumenti di finanziamento a lungo termine ad esso attribuiti.
4. I comparti di programma relativi a programmi a beneficiario unico non comprendono comparti temporali.
5. I comparti di programma rimangono in corso fino a quando l’importo totale delle erogazioni dell’assistenza finanziaria raggiunge l’importo totale ottenuto dai relativi strumenti di finanziamento a lungo termine ad essi attribuiti.
Art. 5 Attribuzione di strumenti di finanziamento ed erogazioni ai comparti di programma e ai comparti temporali
1. Le erogazioni nell’ambito di un determinato programma CAM e i relativi strumenti di finanziamento ad esso assegnati sono attribuiti al comparto di programma istituito per tale programma CAM. Le erogazioni nell’ambito di un determinato programma pluribeneficiari e i relativi strumenti di finanziamento sono attribuiti al comparto temporale che è in corso al momento dell’erogazione.
2. Un’erogazione rimane attribuita allo stesso comparto di programma o comparto temporale in relazione a tutti gli importi in essere ancora da rimborsare.
3. Gli strumenti di finanziamento a lungo termine diversi da quelli di cui al paragrafo 7 sono imputati ai comparti di programma e, se del caso, ai comparti temporali in corso al momento della conclusione dell’operazione di assunzione di prestiti che li ha generati.
4. Gli strumenti di finanziamento emessi al fine di finanziare un’erogazione nel comparto temporale successivo possono tuttavia essere attribuiti a tale comparto temporale.
5. Qualora l’ammontare delle erogazioni al termine del semestre di un comparto temporale sia superiore all’ammontare degli strumenti di finanziamento a lungo termine, gli strumenti di finanziamento a lungo termine generati dalle operazioni di assunzione di prestiti dopo la fine del semestre del comparto temporale sono attribuiti a tale comparto temporale fino a quando l’importo degli strumenti di finanziamento a lungo termine non raggiunge l’importo delle erogazioni di tale comparto temporale.
6. L’attribuzione di strumenti di finanziamento a lungo termine a un comparto di programma o a un comparto temporale avviene nel momento in cui l’operazione è eseguita, garantendo nel contempo, nella migliore misura possibile, un equo conseguimento dei diversi obiettivi di scadenza media per ciascun programma CAM nel periodo di finanziamento in corso e tenendo conto dei seguenti fattori:
a) gli importi aggregati e l’obiettivo di scadenza media previsti nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata, come stabilito nelle decisioni adottate a norma dell’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825;
b) eventuali prescrizioni derivanti dagli atti di base sottostanti, in particolare i termini di scadenza media di ciascun programma CAM e l’importo massimo delle passività che può essere garantito dal bilancio generale dell’Unione in un determinato anno nell’ambito di tale programma CAM;
c) le scadenze dei prestiti stabilite negli accordi di prestito conclusi tra l’Unione, rappresentata dalla Commissione, e il beneficiario;
d) qualsiasi aggiornamento sostanziale della pianificazione di finanziamenti o erogazioni, contenuto in una decisione a norma dell’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825.
7. Uno strumento di finanziamento a lungo termine rimane attribuito interamente o in parte allo stesso comparto di programma o comparto temporale in relazione a tutti gli importi in essere ancora da rimborsare.
8. In deroga al paragrafo 1, se l’importo nozionale degli strumenti di finanziamento a lungo termine imputati a un comparto temporale precedente dello stesso comparto di programma supera l’importo delle erogazioni attribuite a tale comparto conformemente a detto paragrafo, le erogazioni continuano a essere attribuite al comparto temporale, che rimarrà pertanto in corso, fino a quando l’importo delle erogazioni effettuate non raggiunge l’importo ottenuto dagli strumenti di finanziamento a lungo termine.
9. Gli strumenti di finanziamento a lungo termine che sostituiscono strumenti di finanziamento a lungo termine in scadenza sono attribuiti allo stesso comparto di programma o comparto temporale. L’articolo 7 si applica in caso di disallineamento tra la data di scadenza dello strumento a lungo termine in scadenza e la data di assunzione di prestiti dello strumento a lungo termine che lo sostituisce.
Art. 6 Comparto di gestione della liquidità
1. Il comparto di gestione della liquidità opera fino al rimborso integrale delle operazioni di assunzione di prestiti autorizzate nel contesto di programmi CAM.
2. Gli strumenti di finanziamento a breve termine, le operazioni di gestione della liquidità e le operazioni di gestione del debito così come i costi che ne derivano sono attribuiti al comparto di gestione della liquidità.
Art. 7 Pareggio dei saldi delle disponibilità liquide
1. Il livello delle disponibilità liquide in qualsiasi comparto di programma e comparto temporale è calcolato su base giornaliera e rappresenta la differenza tra i flussi in entrata e in uscita, come indicato nell’allegato, punto 1, passaggio 3.
2. Qualsiasi importo positivo di cui al paragrafo 1 («eccedenza di liquidità») è attribuito su base giornaliera dal rispettivo comparto di programma o comparto temporale al comparto di gestione della liquidità, come stabilito all’allegato, punto 1, passaggio 4, al costo di finanziamento del pertinente comparto di programma o comparto temporale in tale giorno.
3. Qualsiasi importo corrispondente all’importo negativo di cui al paragrafo 1 («disavanzo di liquidità») su base giornaliera è detratto dal comparto di gestione della liquidità e attribuito al rispettivo comparto di programma o comparto temporale, come stabilito all’allegato, punto 1, passaggio 6, al costo di finanziamento del comparto di gestione della liquidità in tale giorno, compresi tutti i trasferimenti di cui al paragrafo 2.
Sezione 2. Calcolo dei costi di finanziamento e dei costi di gestione della liquidità
Art. 8 Calcolo del costo di finanziamento dei comparti di programma e dei comparti temporali
1. I costi di finanziamento di tutti i comparti di programma e dei comparti temporali sono calcolati su base giornaliera.
2. Il costo del finanziamento di uno strumento di finanziamento comprende l’interesse giornaliero in relazione a ciascuno strumento di finanziamento e un potenziale aggio/disaggio basato sul prezzo di emissione onnicomprensivo.
3. Il costo giornaliero di finanziamento di un comparto di programma o comparto temporale comprende il costo giornaliero di finanziamento degli strumenti di finanziamento attribuiti a tale comparto di programma o comparto temporale dopo i risultati dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3.
Art. 9 Calcolo del costo di gestione della liquidità
1. Il costo di gestione della liquidità corrisponde alla somma dei costi di detenzione nel comparto di gestione della liquidità di cui all’allegato, punto 2.
2. Il costo di detenzione corrisponde alla differenza tra gli interessi maturati dagli strumenti di finanziamento pertinenti del comparto di gestione della liquidità, più i costi e i rendimenti derivanti dal pareggio di eventuali eccedenze o disavanzi di liquidità di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, e l’utile sul capitale investito generato dalle disponibilità.
3. L’utile sul capitale investito generato dalle disponibilità di liquidità comprende tutti i costi correlati all’investimento.
4. I costi della gestione della liquidità sono calcolati su base giornaliera.
Art. 10 Attribuzione dei costi di gestione della liquidità
1. I costi di gestione della liquidità sono calcolati come la somma dei costi giornalieri di gestione della liquidità nell’arco di un trimestre. Tali costi sono attribuiti a ciascuna erogazione su base proporzionale costituita dalla quota relativa dell’erogazione sul totale degli importi delle erogazioni in essere alla fine del trimestre.
Art. 11 Attribuzione del costo di finanziamento a un’erogazione
1. Le erogazioni del medesimo comparto di programma o comparto temporale sostengono lo stesso costo medio giornaliero del finanziamento fino al loro rimborso.
2. Per ciascuna erogazione in essere, il costo giornaliero del finanziamento è calcolato moltiplicando il costo totale del finanziamento del comparto di programma o comparto temporale dopo l’applicazione dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, per l’importo dell’erogazione diviso per gli importi totali in essere delle erogazioni del comparto di programma al quale l’erogazione è attribuita.