Decisione Dell'ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 15 luglio 2024 recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo C/2024/4521
Testo vigente
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,
visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo1,
visto l'articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,
Conformemente all'articolo 73, paragrafo 2, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo2 (in appresso: «misure di attuazione»), l'importo mensile massimo delle spese rimborsabili per i collaboratori che prestano assistenza parlamentare di cui all'articolo 29, paragrafo 4, delle misure di attuazione deve, se del caso, essere indicizzato ogni anno dall'Ufficio di presidenza sulla base dell'indice comune definito da Eurostat per misurare la variazione del costo della vita dei funzionari dell'UE («indice comune»), in applicazione dell'articolo 65 e a norma dell'allegato XI dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio3 («statuto dei funzionari»). L'indicizzazione è generalmente decisa dall'Ufficio di presidenza in dicembre e si applica con effetto retroattivo a decorrere dal mese di luglio dell'anno corrispondente. Tuttavia, a causa dell'inflazione straordinaria registrata negli ultimi anni, si è resa necessaria un'attualizzazione intermedia.
Conformemente alle suddette disposizioni dello statuto dei funzionari, la soglia specifica per attivare un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni dei funzionari dell'UE è un aumento dell'inflazione pari o superiore al 3,0 % per il semestre dal 1o luglio al 1o gennaio. Per il periodo dal 1o luglio 2023 al 1o gennaio 2024 l'indice comune definito da Eurostat era fissato a 103,0 (+ 3,0 %). Poiché tale variazione ha raggiunto la soglia del 3 %, si è resa necessaria un'attualizzazione intermedia generale delle retribuzioni nominali dei funzionari dell'UE a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Tale attualizzazione riguarda anche le retribuzioni degli assistenti parlamentari accreditati (APA) dei deputati, che rientrano nello statuto dei funzionari. Poiché le retribuzioni degli APA sono pagate a titolo della dotazione dei deputati per le spese di assistenza parlamentare, è stato necessario aggiornare di conseguenza tale dotazione.
A tale riguardo la Commissione ha fissato il tasso di adeguamento per il periodo gennaio-giugno 2024 a + 3,0 %. Pertanto, l'importo mensile massimo rimborsabile a titolo delle spese di assistenza parlamentare è stato portato a 29557 EUR, a decorrere dal 1o gennaio 2024, con decisione dell'Ufficio di presidenza del 24 giugno 20244, e la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo5 («precedente decisione dell'Ufficio di presidenza»), allora in vigore, è stata modificata di conseguenza.
Considerando che tali misure di attuazione entrano in vigore il 16 luglio 2024 e abrogano la precedente decisione dell'Ufficio di presidenza, esse dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza e l'importo mensile massimo rimborsabile per le spese di assistenza parlamentare dovrebbe essere portato a 29557 EUR, a decorrere dal 16 luglio 2024.
Inoltre, con le decisioni del 13 settembre 20236, del 10 aprile 20247 e del 24 aprile 20248, rispettivamente, il Parlamento europeo ha modificato il proprio regolamento al fine di rafforzare l'integrità, l'indipendenza e la responsabilità e attuare la riforma parlamentare «Parlamento 2024». Tra l'altro, le decisioni summenzionate hanno determinato una rinumerazione della maggior parte delle disposizioni del regolamento del Parlamento. Le misure di attuazione dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto di tale rinumerazione.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le misure di attuazione sono modificate nel modo seguente:
(1) L'articolo 28 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il deputato che, in applicazione dell'articolo 182 del regolamento del Parlamento, è soggetto a una misura di espulsione dalla seduta perde il suo diritto all'indennità di soggiorno di cui all'articolo 24 delle presenti misure di attuazione per la durata dell'espulsione.» ;
(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il deputato perde il suo diritto all'indennità di soggiorno di cui all'articolo 24 delle presenti misure di attuazione se così deciso dal Presidente del Parlamento a norma dell'articolo 183 del regolamento del Parlamento.» .
(2) All'articolo 29, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L'importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all'articolo 30 è fissato a 29557 EUR con effetto dal 1° gennaio 2024.» .
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica a decorrere dal 16 luglio 2024.