Decisione dell'ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo del 15 luglio 2024 che modifica talune decisioni dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo al fine di aggiornare i riferimenti al regolamento e alle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo C/2024/4522
Testo vigente
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto l'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Parlamento europeo,
Con le decisioni del 13 settembre 20231, del 10 aprile 20242 e del 24 aprile 20243, rispettivamente, il Parlamento europeo ha modificato il proprio regolamento al fine di rafforzare l'integrità, l'indipendenza e la responsabilità e attuare la riforma parlamentare «Parlamento 2024», il che ha portato, tra l'altro, a rinumerare la maggior parte delle disposizioni di tale regolamento.
Inoltre, negli ultimi anni il quadro giuridico applicabile cui fanno riferimento diverse decisioni dell'Ufficio di presidenza si è evoluto, rendendo palesemente obsoleti taluni riferimenti o rendendo necessario il loro aggiornamento, come nel caso in particolare dei riferimenti alla decisione dell'Ufficio di presidenza relativa alle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo4 («MASD»).
In tale contesto e al fine di fornire un quadro giuridico aggiornato e affidabile, le pertinenti disposizioni delle seguenti decisioni dell'Ufficio di presidenza dovrebbero essere modificate in modo da rispecchiare i riferimenti aggiornati al regolamento e alle MASD:
decisione dell'Ufficio di presidenza del 28 novembre 2001 sulla regolamentazione concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo5;
decisione dell'Ufficio di Presidenza del 23 marzo 2011 sulle norme riguardanti il divieto di fumo nei locali del Parlamento europeo6;
decisione dell'Ufficio di presidenza del 15 aprile 2013 sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo7;
decisione dell'Ufficio di Presidenza del 15 gennaio 2018 sulla regolamentazione concernente la sicurezza e la protezione al Parlamento europeo8;
decisione dell'Ufficio di presidenza del 17 giugno 2019 sulle norme di attuazione relative al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE9;
decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee10,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 28 novembre 2001 sulla regolamentazione concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo è così modificata:
(1) Il terzo visto è sostituito dal seguente: «Visti l'articolo 25, paragrafi 2 e 12, l'articolo 124, paragrafo 1, e l'articolo 125 del regolamento,»;
(2) Il terzo considerando è sostituito dal seguente: «considerando che l'articolo 125, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento interno del Parlamento europeo incarica l'Ufficio di presidenza di stabilire le norme relative alla creazione del registro di riferimenti dei documenti, di definire le modalità di accesso e di designare gli organi responsabili per il trattamento delle domande di accesso,»;
(3) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. A tale proposito, i documenti del Parlamento europeo di cui all'articolo 125, paragrafo 2, del regolamento sono iscritti al RER sotto la responsabilità dell'organo o del servizio autore del documento.» ;
(4) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le domande iniziali rivolte al Parlamento europeo sono trattate dal Segretario generale sotto l'autorità del Vicepresidente responsabile del controllo del trattamento delle domande di accesso ai documenti, come previsto dall'articolo 125, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento.» .
Art. 2
Nella decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 23 marzo 2011 sulla regolamentazione concernente il divieto di fumo nei locali del Parlamento europeo, il primo visto è sostituito dal seguente: «Visto l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo,».
Art. 3
La decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 15 aprile 2013 sulla regolamentazione concernente il trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo è modificata come segue:
(1) il primo visto è sostituito dal seguente: «visto l'articolo 25, paragrafo 12, del regolamento del Parlamento europeo,»;
(2) all'allegato II, nella comunicazione di sicurezza 6, il punto 9 è sostituito dal seguente: «9. Fatte salve ulteriori azioni legali, le violazioni commesse da deputati al Parlamento europeo sono trattate conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, e agli articoli 182, 183 e 184 del regolamento del Parlamento europeo.».
Art. 4
La decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 15 gennaio 2018 sulla regolamentazione concernente la sicurezza e la protezione al Parlamento europeo è modificata come segue:
(1) il considerando 10 è sostituito dal seguente: «(10) Le questioni relative ai titoli di accesso sono disciplinate da una decisione distinta dell'Ufficio di presidenza, adottata sulla base dell'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento.»;
(2) all'articolo 3, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. La presente decisione non si applica alle disposizioni relative ai titoli di accesso ai sensi dell'articolo 126 del regolamento del Parlamento.» ;
(3) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora un deputato turbi il regolare svolgimento della seduta, il Segretario generale può chiedere l'assistenza della DG SAFE nel caso dell'adozione di misure in conformità dell'articolo 182, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo.» ;
(4) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L'inosservanza della presente decisione, delle sue disposizioni di attuazione e delle misure prese per la loro applicazione può dar luogo ad azione disciplinare conformemente ai trattati, agli articoli 10 e 183 del regolamento del Parlamento e allo statuto dei funzionari, nonché a sanzioni contrattuali o azioni legali a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.» ;
(5) all'articolo 28, paragrafo 4, il primo trattino è sostituito dal seguente: «– assistere o sostenere un'indagine avviata dal Presidente nei confronti di un deputato in conformità dell'articolo 183 del regolamento del Parlamento;».
Art. 5
Nella decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 17 giugno 2019 sulle norme di attuazione relative al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, la nota a piè pagina 7 è sostituita dalla seguente: «(7) Decisione dell'Ufficio di presidenza, dell'11 settembre 2023, relativa alle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e che abroga le decisioni dell'Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008 (GU C/2024/2814, 26.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2814/oj).».
Art. 6
La decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1° luglio 2019, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è modificata come segue:
(1) il sesto visto è sostituito dal seguente: «visto il regolamento del Parlamento europeo (il “regolamento”), in particolare l'articolo 25, paragrafo 11, e l'articolo 241,»;
(2) all'articolo 8, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. Le decisioni adottate nel quadro del presente articolo sono notificate al beneficiario come decisione uniforme, in conformità dell'articolo 241, paragrafo 1, del regolamento.» ;
(3) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza a norma del presente articolo si applica l'articolo 241, paragrafo 1, comma 3, del regolamento del Parlamento.» .
(4) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza a norma del presente articolo si applica l'articolo 241, paragrafo 1, comma 3, del regolamento del Parlamento.» .
(5) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza a norma del presente articolo si applica l'articolo 241, paragrafo 1, comma 3, del regolamento del Parlamento.» .
Art. 7
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica dal 16 luglio 2024.