Decisione (UE) 2024/2016 della Banca centrale europea del 16 luglio 2024 che modifica la decisione (UE) 2019/1743 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (BCE/2024/19)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 17 e 19,
Il Consiglio direttivo ha condotto un riesame della remunerazione applicata ai depositi detenuti presso le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro e la Banca centrale europea (BCE) che non sono connessi all’attuazione della politica monetaria («depositi non collegati alla politica monetaria»). L’obiettivo del riesame era quello di evitare potenziali interferenze di tali depositi con la politica monetaria unica, garantendo nel contempo il rispetto del principio di un’economia di mercato aperta e la coerenza nel trattamento di depositi analoghi all’interno dell’Eurosistema.
A seguito del riesame, il Consiglio direttivo ha stabilito che è necessaria una maggiore trasparenza della remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria. I tassi di remunerazione applicabili a tali depositi sono stabiliti in diversi atti giuridici. Al fine di migliorare la trasparenza e la coerenza tra atti giuridici correlati, è opportuno che i tassi di remunerazione siano definiti in modo esaustivo in un unico atto giuridico per facilitare la comunicazione dei tassi di remunerazione e consentire futuri adeguamenti di tali tassi. Di conseguenza, la decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea (BCE/2024/11)1 è stata adottata il 16 aprile 2024.
Di conseguenza, è opportuno sostituire le norme in materia di remunerazione relative ad alcuni depositi detenuti presso la BCE di cui alla decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31)2 con riferimenti alle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).
Inoltre, sono necessari chiarimenti in merito alla remunerazione delle riserve in eccesso durante un periodo di interruzione di TARGET prolungata nell’arco di diverse giornate operative, di cui all’articolo 187 bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60)3. Le controparti idonee nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema con accesso al deposito presso la banca centrale ai sensi dell’articolo 22 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) non avrebbero la possibilità di collocare fondi nel deposito presso la banca centrale durante tale periodo e pertanto le loro riserve in eccesso non dovrebbero essere remunerate per tale periodo a un tasso inferiore al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale.
Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario allineare la data di applicazione della modifica all’articolo 2 relativa alla remunerazione di alcuni depositi detenuti presso la BCE alla data di applicazione della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11). Tale modifica dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o dicembre 2024, mentre la modifica all’articolo 1 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche
La decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è modificata come segue:
1) all’articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo: «5. In caso di interruzione di TARGET prolungata nell’arco di diverse giornate operative, come indicato all’articolo 187 bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60)*, si applicano i paragrafi da 1 a 4. Tuttavia, laddove gli enti che sono controparti idonee nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema con accesso alle operazioni di deposito dell’Eurosistema in conformità a tale indirizzo sono soggetti a tale interruzione di TARGET, le riserve in eccesso che superano eventuali detrazioni applicabili in conformità al paragrafo 2 sono automaticamente remunerate per il periodo di interruzione di TARGET al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, se il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è maggiore di zero. Se l’accesso di una controparte idonea al deposito presso la banca centrale è soggetto a un limite, la remunerazione stabilita nel precedente periodo si applica esclusivamente all’importo di riserve in eccesso di tale controparte che non supera tale limite.4
2) L’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Remunerazione di taluni depositi detenuti presso la BCE 1. La BCE applica i tassi di remunerazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea (BCE/2024/11)* ad alcuni depositi detenuti presso la BCE come segue: a) per i conti accesi in conformità alla decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea* , alla decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea* , alla decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea* , alla decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea* e al regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio* , il tasso di remunerazione come stabilito all’articolo 2, paragrafo 4, lettera a), punto i), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11); b) per gli altri conti di deposito per il Meccanismo europeo di stabilità e per la European Financial Stability Facility non contemplati alla lettera a), il tasso di remunerazione come stabilito all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11). Tuttavia, per il periodo in cui è necessaria la giacenza di depositi di cui alla lettera a) anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle disposizioni normative o contrattuali applicabili al servizio interessato, la BCE applica il tasso di remunerazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11). 2. La BCE applica il tasso di remunerazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera c), punto i), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) al conto dedicato acceso presso la BCE in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio* e utilizzati ai fini delle giacenze monetarie prudenziali in relazione a: a) il programma NextGenerationEU; b) lo strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +)* ; c) qualsiasi altro programma di finanziamento dell’Unione europea come convenuto dalla BCE e dalla Commissione: Tuttavia,per l’importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato non eccedente l’importo di 20 miliardi di euro, la BCE applica il tasso di remunerazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera c), punto ii) della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).56789101112
Art. 2 Entrata in vigore
1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. L’articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1o dicembre 2024.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 luglio 2024 La presidente della BCE Christine Lagarde