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Decisione (PESC) 2024/2080 del Consiglio del 26 luglio 2024 che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 7 luglio 2003 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia.

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/20711, che ha nominato il sig. Toivo KLAAR RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia.

Il 20 luglio 2023, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1528 del Consiglio2, che ha prorogato il mandato del sig. Toivo KLAAR quale RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia. Il mandato dell’RSUE e scade il 31 agosto 2024.

È opportuno nominare la sig.ra Magdalena GRONO quale nuovo RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia per il periodo dal 1o settembre 2024 al 31 agosto 2025.

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Rappresentante speciale dell'Unione europea

La sig.ra Magdalena GRONO è nominata rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia dal 1o settembre 2024 al 31 agosto 2025.

Il mandato della sig.ra Magdalena GRONO quale RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia è prorogato fino al 31 agosto 2027.

Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Art. 2 Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia, inclusi gli obiettivi fissati nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1o settembre 2008, nelle conclusioni del Consiglio del 15 settembre 2008 e in quelle del 27 febbraio 2012, nonché nelle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 26 e 27 ottobre 2023. Tali obiettivi consistono, tra l’altro:

  1. a) conformemente ai meccanismi in vigore, nel prevenire i conflitti nella regione, nel contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti nella regione, fra cui la crisi in Georgia e il processo di normalizzazione tra Armenia e Azerbaigian, nell’appoggiare l’attuazione di siffatta soluzione secondo i principi del diritto internazionale;

  2. b) nel dialogare in maniera costruttiva con i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

  3. c) nell’incoraggiare e nello sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Armenia, Azerbaigian e Georgia e, se del caso, i paesi limitrofi;

  4. d) nell’accrescere l’efficacia e la visibilità dell’Unione nella regione.

Art. 3 Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

  1. a) sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave e la società civile nella regione;

  2. b) incoraggiare i paesi della regione a cooperare e agevolare tale cooperazione su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata; incoraggiare e agevolare, ove possibile, la cooperazione transfrontaliera e oltre i confini per rispondere alle esigenze locali e creare fiducia e riconciliazione;

  3. c) contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti secondo i principi del diritto internazionale e facilitare l’attuazione di tale soluzione in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l’OSCE;

  4. d) riguardo alla crisi in Georgia:

    1. i) contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008, le discussioni internazionali di Ginevra, e delle relative misure di attuazione dell’8 settembre 2008, inclusi le modalità della sicurezza e della stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni, in base ai principi riconosciuti a livello internazionale, e qualsiasi altro argomento, di comune accordo tra le parti;

    2. ii) contribuire a definire la posizione dell’Unione e rappresentarla, a livello di RSUE, nelle discussioni di cui al punto i); e

    3. iii) agevolare l’attuazione del piano di soluzione del 12 agosto 2008 e delle relative misure di attuazione dell’8 settembre 2008;

  5. e) per quanto riguarda il processo di normalizzazione tra Armenia e Azerbaigian

    1. i) facilitare gli incontri tra le parti al fine di raggiungere un accordo di pace globale, equo e duraturo, basato sul riconoscimento reciproco dell’integrità territoriale;

    2. ii) coordinare gli sforzi con i partner internazionali; e

    3. iii) promuovere il coinvolgimento di tutti i settori della società in entrambi i paesi;

  6. f) favorire lo sviluppo e l’attuazione di misure intese a rafforzare la fiducia in coordinamento con le competenze degli Stati membri, ove disponibili e ove opportuno;

  7. g) agevolare gli sforzi inclusivi di costruzione della pace nelle società e contribuirvi allo scopo di superare i conflitti e consolidare la pace;

  8. h) assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell’Unione a possibili soluzioni del conflitto;

  9. i) intensificare il dialogo tra l’Unione e i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

  10. j) assistere l’Unione nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale, in particolare nell’apertura delle frontiere e modalità di comunicazione;

  11. k) nell’ambito delle attività stabilite nel presente articolo, contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.

Art. 4 Esecuzione del mandato

1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3. L’RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Art. 5 Finanziamento

1.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2024 al 31 agosto 2025 è pari a 2477987 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o settembre 2025 al 31 agosto 2027 è pari a 5330208 EUR.

2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Art. 6 Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale affinché lavori presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione di distacco o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

4. Il personale dell’RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o presso le delegazioni dell’Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

Art. 7 Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del personale dell’RSUE sono convenuti con le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Art. 8 Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio3.

Art. 9 Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni dell’Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Art. 10 Sicurezza

Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell’RSUE e alla situazione della sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

  1. a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che includa le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e contempli un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

  2. b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell’area di competenza;

  3. c) assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati all’area di competenza stessa dal SEAE;

  4. d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Art. 11 Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L’RSUE può altresì presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». L’RSUE può essere associato all’informazione del Parlamento europeo.