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Decisione (UE) 2024/2674 della Commissione del 26 luglio 2024 relativa alla misura SA.39235 (2015/C) relativa alla tassazione del fatturato pubblicitario alla quale l’Ungheria ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2024) 5283] (Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

1. Procedimento

Nel luglio 2014 la Commissione è venuta a conoscenza dell’adozione da parte dell’Ungheria della legge XXII del 2014 relativa all’imposta sulla pubblicità1 («la legge»), che prevede la tassazione del fatturato delle attività pubblicitarie («l’imposta sulla pubblicità»). Con lettere del 13 agosto e del 1o dicembre 2014, la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità ungheresi, le quali hanno risposto con lettere del 2 ottobre e del 16 dicembre 2014.

Con lettera del 2 febbraio 2015 la Commissione ha informato le autorità ungheresi che intendeva emettere un’ingiunzione di sospensione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio2. Le autorità ungheresi hanno risposto, presentando i loro commenti, con lettera del 17 febbraio 2015.

Con decisione del 12 marzo 2015 la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («decisione di avvio del procedimento») e ha emesso un’ingiunzione di sospensione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 riguardo alla misura.

La decisione di avvio del procedimento e l’ingiunzione di sospensione sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea3. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla misura.

La Commissione ha ricevuto osservazioni di tre portatori di interessi e le ha trasmesse alle autorità ungheresi, dando loro la possibilità di rispondere.

Il 21 aprile 2015 le autorità ungheresi hanno inviato alla Commissione un progetto di proposta di modifica dell’imposta sulla pubblicità. L’8 maggio 2015 la Commissione ha richiesto all’Ungheria informazioni sulla modifica prevista.

Il 4 giugno 2015 l’Ungheria ha modificato la legge relativa all’imposta sulla pubblicità. Il 5 luglio 2015 le modifiche sono entrate in vigore.

Con lettera del 6 luglio 2015 l’Ungheria ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, ha risposto alle osservazioni dei portatori di interessi e ha fornito chiarimenti sulla modifica della legge.

Il 4 novembre 2016 la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale con una decisione sulla misura attuata dall’Ungheria relativa alla tassazione del fatturato pubblicitario4 («decisione finale»), concludendo che la misura costituisce un aiuto di Stato illegale e incompatibile, e ha ordinato il recupero dell’aiuto.

Il 16 dicembre 2016 le autorità ungheresi hanno informato i servizi della Commissione che, conformemente al considerando 96 della decisione finale, intendevano adottare una legge che abolisce l’imposta sulla pubblicità e sostituire in futuro quest’ultima con una nuova imposta.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2017, l’Ungheria ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione finale (causa T-20/17).

In data 16 dicembre 2016, 26 gennaio e 17 febbraio 2017 i servizi della Commissione e l’Ungheria hanno avuto scambi di corrispondenza, culminati in una teleconferenza il 27 febbraio 2017 per discutere dell’abolizione dell’imposta sulla pubblicità.

Il 15 maggio 2017 l’Ungheria ha abolito con effetto retroattivo l’imposta sulla pubblicità per il periodo fino al 30 giugno 2017 e l’ha sostituita con una nuova imposta sulla pubblicità (cfr. il considerando 23). La modifica della legge relativa all’imposta sulla pubblicità è entrata in vigore il 1o luglio 20175.

Nella sentenza del 27 giugno 2019 nella causa T-20/17, Ungheria/Commissione6, il Tribunale ha annullato la decisione finale dopo aver constatato che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Il 23 luglio 2019 l’Ungheria ha sospeso l’imposta sulla pubblicità fino al dicembre 2022 con un’ulteriore modifica7.

La Commissione ha impugnato la sentenza del Tribunale in data 6 agosto 2019. Con sentenza del 16 marzo 2021 nella causa C-596/19 P8 la Corte di giustizia ha respinto il ricorso della Commissione e ha confermato la sentenza del Tribunale.

A seguito dell’annullamento della decisione finale da parte del Tribunale, confermato dalla Corte di giustizia, il procedimento di indagine formale è ancora in corso e deve essere chiuso mediante decisione.

2. Contesto e descrizione delle misure

La misura valutata nella decisione di avvio del procedimento è l’imposta sulla pubblicità, introdotta in Ungheria l’11 giugno 2014 dalla legge XXII («la legge»), entrata in vigore il 18 luglio 2014 e modificata ulteriormente il 4 luglio e il 18 novembre 2014.

L’imposta era caratterizzata da una struttura fortemente progressiva, con un’aliquota d’imposta compresa tra lo 0 % per le imprese con fatturati pubblicitari ridotti e il 50 % per le imprese con fatturati pubblicitari elevati («versione del 2014»):

per la quota di fatturato inferiore a 0,5 miliardi di HUF: 0 %

per la quota di fatturato compresa tra 0,5 miliardi di HUF e 5 miliardi di HUF: 1 %

per la quota di fatturato compresa tra 5 miliardi di HUF e 10 miliardi di HUF: 10 %

per la quota di fatturato compresa tra 10 miliardi di HUF e 15 miliardi di HUF: 20 %

per la quota di fatturato compresa tra 15 miliardi di HUF e 20 miliardi di HUF: 30 %

per la quota di fatturato al di sopra di 20 miliardi di HUF: 50 %9.

Dopo l’adozione della decisione di avvio del procedimento, l’Ungheria ha modificato la legge relativa all’imposta sulla pubblicità con la legge LXII del 2015, adottata il 4 giugno 2015, sostituendo la scala progressiva delle sei aliquote con il seguente sistema a doppia aliquota («versione del 2015»):

per la quota di fatturato inferiore a 100 milioni di HUF: 0 %

per la quota di fatturato superiore ai 100 milioni di HUF: 5,3 %10.

Nel novembre 2016 la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale adottando la decisione finale negativa.

La decisione finale ha esaminato anche le versioni dell’imposta sulla pubblicità del 2014 e del 2015. Secondo le conclusioni della Commissione, la versione del 2015 si basava sullo stesso principio di progressività e, in termini di effetti, favoriva le imprese più piccole rispetto a quelle più grandi allo stesso modo della versione dell’imposta del 2014.

Dopo l’adozione della decisione finale, nel 2017 l’Ungheria ha modificato l’imposta sulla pubblicità con un’altra modifica della legge relativa all’imposta sulla pubblicità11. L’atto modificativo:

ha sostituito l’imposta sulla pubblicità dichiarata incompatibile dalla decisione finale (ossia le versioni dell’imposta sulla pubblicità del 2014 e del 2015) con una nuova versione dell’imposta12;

ha stabilito che le imposte dichiarate e versate tra il 18 luglio 2014 e il 30 giugno 2017 sulla base dell’imposta sulla pubblicità abolita erano da considerarsi come pagamenti in eccesso ai sensi del codice tributario ungherese ed erano soggette alle disposizioni in materia di rimborso delle imposte di cui al codice tributario13.

3. Abrogazione della misura

Per quanto riguarda l’imposta in vigore e già versata a partire dall’entrata in vigore della legge relativa all’imposta sulla pubblicità, la legge XLVII del 2017 prevedeva che per gli esercizi fiscali fino al 30 giugno 2017:

— le imposte dichiarate sono da considerarsi come pagamenti in eccesso ai sensi del codice tributario ungherese e il loro rimborso è soggetto alle disposizioni in materia di rimborso delle imposte di cui al codice tributario. I soggetti passivi di cui alla sezione 3, paragrafo 1 che hanno diritto al rimborso dell’imposta ai sensi della presente sezione sono informati dalle autorità tributarie statali in merito alle possibilità e condizioni di rimborso dell’imposta sulla pubblicità;

— l’imposta dichiarata ma non versata per gli esercizi fiscali conclusisi il 30 giugno 2017 non è dovuta.

Ai sensi del codice tributario ungherese vigente al momento dell’entrata in vigore della legge XLVII del 2017, per «pagamento in eccesso» si intende una situazione in cui il contribuente ha a disposizione sul conto fiscale un importo superiore all’obbligo da versare14.

Pertanto, se il contribuente aveva versato l’imposta sulla pubblicità, le disposizioni di cui ai considerando 24 e 25 hanno dato luogo a un credito di imposta sul conto del contribuente.

Il codice tributario offre ai contribuenti una serie di possibilità per utilizzare il credito di imposta risultante da un pagamento in eccesso.

In primo luogo, il contribuente può richiedere che il pagamento in eccesso sia utilizzato per coprire i suoi debiti fiscali a titolo di un’altra categoria fiscale15. In secondo luogo, il contribuente può chiedere il rimborso di un pagamento in eccesso se non ha alcun debito fiscale e ha adempiuto ai propri obblighi di dichiarazione dei redditi16. In terzo luogo, conservando i pagamenti in eccesso, le autorità fiscali possono anche coprire i futuri debiti fiscali del contribuente a titolo della stessa categoria fiscale17.

L’adozione della legge XLVII del 2017 ha quindi garantito che l’intero importo dell’imposta sulla pubblicità dovuta nel periodo compreso tra il 2014 e il 30 giugno 2017 fosse annullato e che l’imposta sulla pubblicità versata durante tale periodo fosse rimborsata ai contribuenti o utilizzata per coprire altri debiti fiscali di tali contribuenti.

La Commissione osserva infine che nella sentenza nella causa C-596/19 P la Corte di giustizia ha riconosciuto18 che la legge XLVII del 2017 «ha soppresso con effetto retroattivo la misura fiscale di cui trattasi»19.

Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che, poiché l’Ungheria ha abolito con effetto retroattivo l’imposta sulla pubblicità oggetto del procedimento di indagine formale, con conseguente cancellazione del debito fiscale corrispondente e rimborso dell’imposta versata, il procedimento di indagine formale non ha più ragion d’essere.

4. Conclusioni

Dal momento che l’Ungheria ha abolito con effetto retroattivo la misura, il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE non ha più ragion d’essere e dovrebbe pertanto essere chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il procedimento avviato il 12 marzo 2015 ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nel caso SA.39235 non ha più ragion d’essere ed è quindi chiuso.

Art. 2

L’Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2024 Per la Commissione, Margrethe Vestager Vicepresidente esecutiva