diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2103 della Commissione del 30 luglio 2024 relativa alla norma armonizzata per l'identificazione remota diretta degli aeromobili senza equipaggio elaborata a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/945 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

A norma dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione2, un prodotto che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, deve essere ritenuto conforme ai requisiti previsti da dette norme o parti di esse di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell'allegato di tale regolamento delegato.

Con decisione di esecuzione C(2020) 6148 della Commissione3, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) una richiesta di elaborazione di norme armonizzate a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/945 ("richiesta").

Sulla base della richiesta, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN 4709-002:2023 relativa ai requisiti per l'identificazione remota diretta applicabili ai sistemi aeromobili senza equipaggio e ai componenti aggiuntivi di identificazione remota diretta.

La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 4709-002:2023 sia conforme alla richiesta.

Dato che la norma armonizzata EN 4709-002:2023 non copre adeguatamente i requisiti di cui all'allegato, parte 2, punto 12), lettera b), parte 3, punto 14), lettera b), parte 4, punto 9), lettera b) e parte 6, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda la capacità del segnale di identificazione remota diretta di essere ricevuto direttamente dai dispositivi mobili esistenti, il riferimento a tale norma dovrebbe essere pubblicato con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il riferimento della norma armonizzata per l'identificazione remota diretta dei sistemi aeromobili senza equipaggio elaborata a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/945 riportato nell'allegato della presente decisione è pubblicato con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen