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Decisione di esecuzione (UE) 2024/2077 della Commissione del 31 luglio 2024 che rifiuta il rinnovo dell’autorizzazione di Fumokomp (SF-009) quale prodotto primario aromatizzante di affumicatura [notificata con il numero C(2024)3708] (Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari1, in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

Il regolamento (CE) n. 2065/2003 stabilisce che solo gli aromatizzanti di affumicatura inclusi nell’elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati («elenco dell’Unione») possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione2 ha istituito l’elenco dell’Unione. Fumokomp (SF-009) è stato incluso in tale elenco con data di scadenza dell’autorizzazione fissata al 1o gennaio 2024.

Il 27 giugno 2022 la società Kompozíció Kft ha presentato una domanda di rinnovo dell’autorizzazione di Fumokomp (SF-009) quale prodotto primario aromatizzante di affumicatura.

Il 28 settembre 2023 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza di Fumokomp (SF-009)3.

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha osservato che l’assenza della sostanza genotossica furan-2(5H)-one da Fumokomp (SF-009) non è stata dimostrata in modo convincente e che i test dell’intera miscela effettuati in vitro su cellule di linfoma di topo hanno dato risultati positivi che richiederebbero un adeguato studio di follow-up in vivo. L’Autorità ha inoltre ritenuto che il potenziale di aneugenicità di Fumokomp (SF-009) non fosse stato adeguatamente esaminato. L’Autorità ha pertanto concluso che non è possibile escludere le potenziali preoccupazioni in materia di sicurezza connesse alla genotossicità di Fumokomp (SF-009).

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2065/2003 possono essere autorizzati e immessi sul mercato solo aromatizzanti di affumicatura che non pongono rischi per la salute umana. È pertanto opportuno rifiutare il rinnovo dell’autorizzazione di Fumokomp (SF-009) quale prodotto primario aromatizzante di affumicatura.

Tuttavia, al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di utilizzare Fumokomp (SF-009) come prodotto primario aromatizzante di affumicatura per la produzione di alimenti da immettere sul mercato fino al 1o luglio 2029, come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2067 della Commissione4, Fumokomp (SF-009) dovrebbe poter essere immesso sul mercato fino a tale data.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il rinnovo dell’autorizzazione di Fumokomp (SF-009) quale prodotto primario aromatizzante di affumicatura è rifiutato.

Art. 2

Fumokomp (SF-009) può continuare a essere immesso sul mercato fino al 1o luglio 2029.

Art. 3

Kompozíció Kft, 2053 Herceghalom, Ungheria, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2024 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione