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Decisione di esecuzione (UE) 2024/2200 della Commissione del 4 settembre 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/996 che istituisce il Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio —Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECCSEL) [Notificata con il numero C(2024) 5833] (I testi in lingua inglese, francese, italiana e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC)1, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/20152.

Il Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio è stato istituito come consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECCSEL) con decisione di esecuzione (UE) 2017/996 della Commissione3.

Il 30 marzo 2023 ERIC ECCSEL ha presentato alla Commissione una proposta di modifica del suo statuto conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009.

Sono entrate in vigore, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 723/2009, alcune modifiche riguardanti la politica in materia di dati, l’aggiornamento del contributo al bilancio e la sua distribuzione, l’adeguamento della formulazione per tener conto della richiesta di estendere l’ambito di applicazione e l’aggiunta di correzioni grammaticali minori, senza modifiche sostanziali.

Alcune modifiche richiedono l’approvazione della Commissione: l’estensione del campo di applicazione di ERIC ECCSEL al fine di includere sistemi energetici sotterranei sostenibili e armonizzati per una società a zero emissioni nette di carbonio; lievi cambiamenti alla politica di valutazione scientifica, alla politica di accesso per gli utenti, alla politica di diffusione e alla politica in materia di diritti di proprietà intellettuale.

In ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, la Commissione ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2024 Per la Commissione Iliana IVANOVA Membro della Commissione