Decisione di esecuzione (UE) 2024/2417 della Commissione del 13 settembre 2024 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
Il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.
L’approvazione del cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («approvazione») scadrà il 31 gennaio 2025. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 28 luglio 2023 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («domanda»).
L’11 aprile 2024 l’autorità di valutazione competente dell’Italia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione del cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 luglio 2027.
Dopo il posticipo della data di scadenza dell’approvazione, il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La data di scadenza dell’approvazione del cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE è posticipata al 31 luglio 2027.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen