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Decisione (PESC) 2024/2500 del Consiglio del 23 settembre 2024 a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi – Terza fase

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Come indicato nella strategia dell’UE del 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro (small arms and light weapons, SALW) illegali e le relative munizioni, dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell’UE sulle SALW»), l’Unione dà particolare rilievo alla cooperazione regionale quale efficace strumento di controllo delle armi di piccolo calibro.

La strategia dell’UE sulle SALW precisa che l’Unione continuerà a sostenere la cooperazione e l’assistenza volte all’attuazione del programma d’azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (UN Programme of Action, «UNPOA»).

Nel documento finale della quarta conferenza dell’ONU di revisione dei progressi compiuti nell’attuazione dell’UNPOA del giugno 2024, gli Stati membri delle Nazioni Unite si sono impegnati a rafforzare, se del caso, i partenariati e la cooperazione a tutti i livelli per prevenire e combattere il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

Secondo l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile del 2015, la lotta contro il commercio illegale di SALW è necessaria per il conseguimento di molti obiettivi, tra cui quelli riguardanti la pace, la giustizia e istituzioni solide. Nell’Agenda per il disarmo dal titolo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune) del 2018, il segretario generale dell’ONU chiede un approccio inclusivo, integrato e partecipativo al controllo delle armi di piccolo calibro a livello nazionale e, in alcune situazioni, a livello subregionale.

La Lega degli Stati arabi (LSA) è un’organizzazione regionale che riunisce tutti i paesi arabi, allo scopo di promuovere e rafforzare la cooperazione tra i suoi membri.

Nel 2016 l’Unione e la LSA hanno istituito un dialogo strategico UE-LSA e formato una serie di gruppi di lavoro, tra cui il gruppo di lavoro del dialogo strategico in materia di armi di distruzione di massa e controllo delle armi, che hanno definito i settori prioritari per una possibile cooperazione concreta.

La dichiarazione del vertice UE-LSA tenutosi a Sharm El-Sheikh nel 2019 comprendeva l’impegno a intraprendere un’azione concertata contro il traffico illegale di armi.

Con le decisioni (PESC) 2018/17891 e (PESC) 2021/17262 del Consiglio, l’Unione ha sostenuto la prima e la seconda fase di un progetto a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di SALW negli Stati membri della LSA. L’Unione ora desidera continuare a sostenere la terza fase di tale progetto.

Il sostegno dell’Unione al progetto rifletterà la politica generale dell’Unione relativa alla LSA e ai suoi Stati membri.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Al fine di sostenere gli Stati membri della Lega degli Stati arabi (LSA) nella loro attuazione nazionale del programma d’azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti («UNPOA») e dello strumento internazionale per il rintracciamento (International Tracing Instrument, ITI), la terza fase del progetto avviato mediante le decisioni (PESC) 2018/1789 e (PESC) 2021/1726 consente agli Stati membri della LSA di rafforzare in modo sostenibile l’efficacia dei loro quadri nazionali in materia di controllo delle armi di piccolo calibro e di lotta alla proliferazione, in linea con le prassi e le norme stabilite dall’UNPOA, dall’ITI e dal quadro globale per la gestione delle munizioni convenzionali, conformemente alle loro priorità ed esigenze.

2. In particolare, il progetto perseguirà gli obiettivi seguenti al fine di combattere la minaccia della proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro (small arms and light weapons, SALW) nella regione della LSA:

rafforzare le capacità delle dogane e di altre agenzie di frontiera di individuare e interdire il traffico illecito di armi da fuoco nella regione della LSA e di riferire in merito;

rafforzare le capacità delle autorità di contrasto di indagare e cooperare in modo efficace in materia di proliferazione e traffico illeciti di armi da fuoco nella regione della LSA; e

rafforzare le capacità delle agenzie militari e di sicurezza di progettare e porre in essere sistemi sicuri per la gestione delle scorte di SALW e relative munizioni nella regione della LSA.

3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, con la presente decisione l’Unione sostiene azioni, tra l’altro, nei settori prioritari seguenti:

settore 1: il controllo dei trasferimenti internazionali di SALW, compresa la valutazione del rischio e la prevenzione dello sviamento di SALW verso destinatari non autorizzati;

settore 2: l’identificazione e lo smantellamento delle fonti di armi di piccolo calibro illegali, compresi lo sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto, il controllo delle frontiere terrestri, aeree e marittime, la marcatura, la registrazione e il rintracciamento di SALW, le tecniche per le indagini in materia di armi e il rintracciamento delle stesse, l’uso di informazioni balistiche e l’identificazione o lo smantellamento delle rotte e dei metodi del traffico;

settore 3: altre misure in materia di armi di piccolo calibro, comprese la sicurezza e la gestione delle scorte;

settore 4: la comunicazione di informazioni pertinenti alle SALW e il potenziamento del controllo delle SALW, quali la valutazione delle disposizioni legislative e regolamentari negli Stati membri della LSA e la consulenza per eventuali revisioni, nonché la traduzione in arabo di ricerche e studi pertinenti.

4. Una descrizione dettagliata del progetto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è riportata nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 è a cura della Small Arms Survey (Inchiesta sulle armi di piccolo calibro) (SAS), rappresentata dal Graduate Institute of International and Development Studies (Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo), con l’assistenza dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) e dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e in stretta cooperazione con il segretariato della LSA.

3. La Small Arms Survey, assistita dall’Interpol e dall’OMD, svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante definisce le necessarie modalità con la SAS.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione di cui all’articolo 1 è pari a 3999776,72 EUR.

2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude il necessario accordo con la Small Arms Survey. L’accordo stabilisce che la Small Arms Survey deve assicurare al contributo dell’Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.

Art. 4

1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di rapporti semestrali stilati dalla SAS.

2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all’articolo 1.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi 36 mesi dalla data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data dell’entrata in vigore della stessa se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Z. Feldman