Decisione (UE) 2024/2606 del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda le modifiche dell’allegato 3 di tale accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») è stato concluso e approvato dall’Unione mediante decisione (UE) 2021/689 del Consiglio1, ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.
La parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e gli allegati da 2 a 9 di tale accordo prevedono disposizioni sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa.
A norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), e dell’articolo 68 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato può modificare la parte seconda «Commercio, trasporti, pesca e altri accordi», rubrica prima, titolo I «Scambi di merci», capo 2 «Regole di origine», e i relativi allegati, come l’allegato 3, che stabilisce le regole di origine specifiche per prodotto, ossia le rispettive lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario, e che attualmente si basa sulla versione 2017 del sistema armonizzato («SA»).
Il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare una decisione che modifica l’allegato 3 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per allineare la formulazione di taluni capitoli, voci o sottovoci e per adeguare le regole di origine specifiche per prodotto alla versione SA 2022. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l’allegato nella sua interezza, tenendo conto del numero di modifiche da apportare allo stesso.
La decisione n. 1/2023 del consiglio di partenariato2 stabilisce che l’allegato 3 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non dovrebbe essere modificato per i prodotti elencati nell’allegato 5 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tranne quando la modifica è dovuta per aggiornamenti del SA. Non sono previste modifiche per quanto riguarda i prodotti elencati nell’allegato 5 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il progetto di decisione del consiglio di partenariato acclusa alla presente decisione è pertanto in ogni caso conforme alla decisione n. 1/2023 del consiglio di partenariato.
L’adozione della decisione da parte del consiglio di partenariato è prevista per il terzo trimestre del 2024.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato, poiché la decisione del consiglio di partenariato avrà effetti giuridici nell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra è stabilita sul progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.
Art. 2
La decisione del consiglio di partenariato di cui all’articolo 1 sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Feldman Z.